Edilizia. Si riduce la validità del DURC a 90 giorni
Dal 1° gennaio 2015, la validità del Durc emesso per lavori edili privati passa da 120 a 90 giorni
A darne notizia è stato l’INPS con il messaggio n. 1894 di ieri, recependo quanto disposto dalla Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nota n. 3899/2015).
Decreto del Fare – Il c.d. “Decreto del Fare” (L. n. 98/2013, di conversione al D.L. n. 69/2013) all’art. 31 ha fissato la validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva in 120 giorni e ha disposto, al comma 8-sexies, che fino al 31 dicembre 2014 tale validità si applichi anche ai “lavori edili per i soggetti privati”.
Jobs act – Successivamente, è intervenuta la prima tranche del Jobs act (D.L. n. 34/2014), il quale all’art. 4, c. 1 rimette all’emanazione di un apposito decreto la possibilità di poter verificare con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili.
Inoltre, l’esito dell’interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Validità ridotta – Ora, siccome non è ancora intervenuto il decreto attuativo previsto dal Jobs act, il Ministero del Lavoro ha tenuto a precisare che la validità del Durc riferito ai lavori edili per i soggetti privati torna ad essere di 90 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2015.
A tal fine, l’applicativo dello Sportello unico previdenziale è stato aggiornato al fine di riportare a 90 giorni il periodo di validità dei Durc relativi ai lavori privati in edilizia che, pertanto, recheranno in calce la dicitura “il presente certificato è valido 90 giorni dalla data di emissione”.


L’ha ribloggato su Studio Seclì.
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