INPS: nuovi requisiti pensionistici dal 1° gennaio 2016

Il decreto prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e, i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243 per coloro che perfezionano il diritto alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. “quote” sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità, fermo restando l’adeguamento alla speranza di vita già applicato dal 1° gennaio 2013.
L’INPS riporta i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote, adeguati agli incrementi alla speranza di vita previsti dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2014.
Pensione di vecchiaia – Requisito anagrafico
Per le lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima
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Anno
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Età pensionabile
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Anno 2016
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65 anni e 7 mesi
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Anno 2017
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65 anni e 7 mesi
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Anno 2018
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66 anni e 7 mesi
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Dall’anno 2019
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66 anni e 7 mesi*
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*Requisito da adeguare alla speranza di vita (art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
Per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e le lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell’A.G.O. (22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78)
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Anno
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Età pensionabile
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Anno 2016
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66 anni e 7 mesi
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Anno 2017
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66 anni e 7 mesi
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Anno 2018
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66 anni e 7 mesi
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Dall’anno 2019
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66 anni e 7 mesi*
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*Requisito da adeguare alla speranza di vita (art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
Pensione anticipata – Requisito contributivo
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Anno
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Uomini
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Donne
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Dal 2016 al 2018
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42 anni e 10 mesi
(pari a 2.227 settimane)
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41 anni e 10 mesi
(pari a 2.175 settimane)
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Dal 2019 al 2020
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42 anni e 10 mesi*
(pari a 2.227 settimane)
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41 anni e 10 mesi*
(pari a 2.175 settimane)
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*Requisito da adeguare alla speranza di vita (art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
Per i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l’adeguamento alla speranza di vita deve altresì applicarsi al requisito anagrafico previsto dall’art. 24, comma 11, della legge n. 214 del 2011 (per l’accesso a pensione anticipata con almeno venti anni di contribuzione effettiva e con il requisito del c.d. importo soglia mensile) che, dal 1° gennaio 2016, è di 63 anni e 7 mesi.
Pensione di anzianità con il sistema delle c.d. “quote”
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote, possono conseguire tale diritto ove in possesso di un’anzianitàcontributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, di un’etàanagrafica minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6, e, se lavoratori autonomi iscritti all’Inps, di un’età anagrafica minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6.

L’ha ribloggato su Studio Seclì.
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