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TFR in busta paga: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto

TFR in busta paga: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto

TFR in busta paga: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto

È stato pubblicato nella G.U. n. 65 del 19 marzo 2015 il DPCM n. 29 del 20 febbraio 2015, contenente il regolamento attuativo delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR in busta paga, previsto dalla legge di Stabilità 2015.
In particolare, con il decreto in argomento – in vigore il prossimo 3 aprile – vengono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 26 a 34 della legge n. 190/2014, nonché criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo di garanzia.

Diventa quindi operativa la possibilità, per il lavoratore dipendente, di poter richiedere mensilmente in busta paga, come quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.), la corresponsione delle quote maturande del TFR di cui all’art. 2120 del codice civile. Si ricorda che tale disposizione ha carattere sperimentale e trova applicazione fino al 30 giugno 2018.

Per quanto riguarda i soggetti che possono esercitare tale opzione, l’art. 3 del DPCM indica come beneficiari la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno 6 mesi con il medesimo datore di lavoro, per i quali trova applicazione l’istituto del TFR. La stessa norma indica altresì il novero degli esclusi, tra i quali si segnalano: i lavoratori domestici; i dipendenti del settore agricolo; coloro per i quali la legge o il CCNL prevede la corresponsione o l’accantonamento del TFR presso soggetti terzi; i dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali, o destinatari di interventi di integrazione salariale straordinaria o in deroga.

Invece, l’art. 4 del DPCM n. 29/2015 ricorda che la quota maturanda di TFR, erogata direttamente in busta paga:

  • è da considerarsi come parte integrativa della retribuzione, assoggettata a tassazione ordinaria (quindi non soggetta, come di consueto, al regime della tassazione separata), ma non imponibile ai fini contributivi;
  • non rileva ai fini della determinazione del reddito complessivo per l’erogazione del bonus di 80 euro al mese;
  • non è considerata ai fini della determinazione dell’aliquota d’imposta per la tassazione del TFR, ai sensi dell’art. 19 del TUIR.

Sul piano operativo, l’art. 5 stabilisce che il lavoratore interessato a esercitare l’opzione dovrà presentare al proprio datore di lavoro un’apposita “istanza di accesso” – da redigere secondo il modello presente nell’allegato “A” al DPCM – debitamente compilata e validamente sottoscritta. Su questo aspetto, si evidenzia che la manifestazione di volontà si considera irrevocabile fino al 30 giugno 2018 (termine del periodo di sperimentazione) o fino alla data dell’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro, ove antecedente.
A questo punto, il datore di lavoro dovrà corrispondere mensilmente la Qu.I.R. già dal periodo di paga decorrente dal mese successivo a quello di presentazione dell’istanza. In merito a questa fase, il provvedimento precisa che, con riferimento ai lavoratori che beneficiano dell’erogazione, non operano gli obblighi di versamento del TFR alle forme pensionistiche complementari ex D.Lgs. n. 252/2005 e al Fondo di tesoreria INPS.

Un’altra parte importante del DPCM interessa i datori di lavoro (con meno di 50 dipendenti e non tenuti alla corresponsione del TFR al Fondo di tesoreria INPS) che non intendono erogare immediatamente la Qu.I.R. con proprie risorse, per i quali si prevede la possibilità di accedere ad uno specifico finanziamento, assistito da una duplice garanzia prestata dal Fondo di garanzia costituito presso l’INPS e dallo Stato, in ultima istanza.

In sintesi, ai sensi del comma 4 dell’art. 6, i datori interessati devono richiedere telematicamente all’INPS la certificazione delle informazioni necessarie per l’attivazione del finanziamento assistito da garanzia. L’Istituto previdenziale rilascerà l’attestazione dei requisiti aziendali, riferiti alla specifica posizione contributiva, entro 30 giorni dalla richiesta. La certificazione rilasciata dall’INPS potrà essere utilizzata per l’accensione del finanziamento, assistito da garanzia, presso un unico “intermediario aderente”, intendendosi per tale la banca o l’intermediario finanziario che aderisce all’apposito accordo quadro tra i Ministeri del Lavoro e delle Finanze e l’Associazione bancaria italiana (ABI).

Inoltre, il comma 3 dell’art. 6 dispone che ai finanziamenti assistiti da garanzia non possano essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di TFR ex art. 2120 del codice civile.
Invece, con particolare riferimento all’efficacia della garanzia, l’art. 13 del DPCM n. 29/2015 precisa che essa può venir meno qualora risulti che la concessione sia avvenuta sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, “se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell’ammissibilità all’intervento del Fondo, ove risulti che tale non veridicità di dati, notizie o dichiarazioni era nota all’intermediario aderente all’iniziativa”.
Infine, si ricorda che, se vi è un inadempimento da parte del Fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante, scatterà la garanzia dello Stato, che opererà limitatamente a quanto dovuto dal Fondo per la garanzia concessa, quantificato sulla base della normativa che regola il funzionamento della garanzia medesima e ridotto di eventuali pagamenti parziali effettuati dal Fondo.

MODULO PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO MENSILE DELLA QUOTA MATURANDA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO COME PARTE INTEGRATIVA DELLA RETRIBUZIONE (Qu.I.R.)
(Art. 1, comma 26, legge 23 dicembre 2014, n. 190)

Il/La sottoscritto/a (……) Nato/a a (……) il (../../….) CF (……)

CHIEDE

la liquidazione mensile della quota di TFR maturanda, ivi inclusa la quota eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, a partire dal mese successivo alla data della presente istanza. A tal fine:

  • dichiara di non aver vincolato o ceduto il TFR a garanzia di contratti di prestito;
  • chiede il pagamento della quota integrativa unitamente alla retribuzione mensile;
  • dichiara di essere a conoscenza che il pagamento, nel caso in cui il datore di lavoro acceda al Finanziamento di cui all’art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), verrà effettuato a partire dal terzo mese successivo a quello di competenza;
    (da compilare solo se il datore di lavoro ha meno di cinquanta dipendenti e non è tenuto al versamento del contributo che alimenta il fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile costituito ai sensi dell’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
  • prende atto che l’informazione relativa alla richiesta di pagamento mensile della quota maturanda del TFR, raccolta attraverso la compilazione del presente modulo, sarà comunicata all’INPS per gli adempimenti di competenza di cui all’art.1, commi da 26 a 33, della legge n. 190/2014.

Data (……)                             Firma (……)

Una copia del presente modulo controfirmata dal datore di lavoro ovvero un’attestazione di ricevimento in formato elettronico è rilasciata al lavoratore per ricevuta.

GU Serie Generale n. 65 del 19 marzo 2015

FONTE: http://bit.ly/1bnDJWU

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