Norme e Giurisprudenza

La dichiarazione scartata è omessa

La dichiarazione scartata è omessa

normativa

Sentenza della CTR Lombardia
La dichiarazione dei redditi che è stata “scartata” dal sistema di ricezione telematico dell’Agenzia delle Entrate è equiparabile alla dichiarazione omessa. È quanto afferma la Commissione Tributaria Regionale Lombardia nella sentenza n. 6702/36/14.

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, dopo l’annullamento dell’eccedenza d’imposta (IVA) riportata dall’anno precedente per il quale la dichiarazione era stata scartata.

La Provinciale ha annullato l’iscrizione a ruolo del tributo ritenendo che la dichiarazione scartata non sia equiparabile a quella omessa, soprattutto laddove il sistema informativo dell’Agenzia non abbia acquisito il file per un errore formale; e tanto era avvenuto nella specie, posto che nella casella relativa alla variazione dei dati societari era stato indicato “dicembre 2008” col numero “12.08”, letto dal computer come “1.208”.

Ebbene, il verdetto di prime cure è stato appellato dall’Agenzia delle Entrate per lamentare, in particolare, la violazione dell’articolo 3, comma 4, del D.P.R. 332 del 1998 in quanto, a seguito dello scarto:

• non era stata rilasciata la ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione, che quindi non poteva ritenersi presentata regolarmente;
• l’intermediario telematico, al quale lo scarto era stato comunicato con l’indicazione dei motivi, nulla aveva fatto per porre rimedio all’errore: sarebbe infatti bastato rinviare la dichiarazione.

La doglianza dell’amministrazione ha fatto breccia presso la Commissione d’appello.

La Cassazione”, ricorda la CTR meneghina, “ha già avuto modo di precisare che in conformità a quanto stabilito dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 3, comma 10, la dichiarazione inviata si considera presentata con la comunicazione, ovvero la ricevuta, dell’Agenzia delle entrate che attesta l’avvenuto ricevimento del modello”.

Tale principio è condiviso dalla CTR perché lo strumento telematico garantisce l’efficienza, la certezza e la trasparenza dei rapporti tra contribuenti e fisco, in relazione ai quali l’invio della ricevuta di presentazione costituisce elemento essenziale per far ritenere trasmessa la dichiarazione dei redditi. “Ed infatti”, si legge nella sentenza in rassegna, “la mera conoscenza di fatto, da parte del sistema informativo dell’amministrazione, del contenuto dei file inviatigli in modo non conforme ai programmi elaborativi, non è sufficiente per attribuire certezza all’avvenuto perseguimento di tutti gli effetti che la normativa connette alla presentazione delle dichiarazioni di cui sopra. Di conseguenza, le dichiarazioni possono considerarsi validamente presentate solo dopo l’invio della ricevuta e, fino ad allora, vanno considerate omesse”.

Quanto alla possibilità di riportare il credito IVA emergente dalla dichiarazione omessa, la CTR afferma che l’inottemperanza del contribuente all’obbligo della dichiarazione annuale lo espone all’accertamento induttivo ed esclude implicitamente la possibilità di recuperare il credito maturato in ordine al relativo periodo d’imposta attraverso il trasferimento della detrazione nel periodo d’imposta successivo, residuando la possibilità di chiedere il rimborso.

In conclusione, la CTR meneghina ha riformato la sentenza favorevole alla società contribuente pronunciata dalla CTP, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio finanziario. Spese del giudizio compensate.

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