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Deducibile l’accollo del mutuo

Deducibile l’accollo del mutuo

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L’ex coniuge può dedurre le rate pagate
Premessa – La Corte di Cassazione con la recente ordinanza 2.4.2015, n. 6794 ha chiarito che sono deducibili ai fini Irpef le somme corrisposte dal contribuente per l’estinzione del mutuo del coniuge separato, se risultano di ammontare pari all’assegno di mantenimento stabilito dal Giudice civile nell’ambito del processo di separazione personale tra i coniugi.

Assegni corrisposti all’ex coniuge – In presenza di separazione, scioglimento, annullamento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale può stabilire in capo a uno dei coniugi, tenendo presente la situazione economica degli stessi, l’obbligo di provvedere al mantenimento dell’altro mediante la corresponsione di assegni periodici di ammontare determinato.

Deducibilità assegni – Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), TUIR, gli assegni in esame rappresentano per il coniuge erogante un onere deducibile, nella misura fissata dal provvedimento dell’Autorità giudiziaria. La deducibilità è, però, limitata esclusivamente alla spesa sostenuta per il mantenimento dell’ex coniuge. Se quanto corrisposto comprende anche il mantenimento dei figli, la quota a loro riferita non è deducibile. In caso di mancata distinzione, si considera riferito all’ex coniuge il 50% dell’importo risultante dal Provvedimento.

Coniuge percettore – Per il coniuge percettore, l’assegno di mantenimento, qualora erogato con cadenza periodica, costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. i), TUIR. A tal proposito si rammenta che, come precisato dal Ministero delle Finanze nella Nota 17.7.97, n. 984, non è possibile assoggettare a tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. b), TUIR, gli assegni per alimenti percepiti a titolo di arretrato. Gli stessi vanno tassati (ordinariamente) nell’anno di percezione, in quanto la nozione di emolumenti arretrati è riferibile soltanto ai lavoratori dipendenti e altre specifiche categorie di lavoratori assimilati.

Cassazione ordinanza 6794/2015 – La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza 2.4.2015, n. 6794, ha chiarito che sono deducibili le somme corrisposte per l’estinzione del mutuo dell’ex coniuge purché di ammontare pari all’assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale. Considerato che l’accollo è una modalità di estinzione delle obbligazioni (diverse dall’adempimento) ex art. 1268, C.c., per i Giudici lo stesso costituisce una modalità di adempimento dell’obbligo di mantenimento fungibile rispetto al pagamento dell’assegno periodico stabilito dal Tribunale, posto che entrambe le prestazioni soddisfano, sebbene con modalità diverse, “l’interesse pratico tutelato dalla legge” ovvero “l’assistenza materiale alla persona che a causa della separazione […] versa in stato di bisogno economico”.

Deduzione – Di conseguenza l’ex coniuge può dedurre quanto versato a titolo di accollo del mutuo in luogo della corresponsione dell’assegno periodico nel limite di quanto stabilito dal Tribunale. In altre parole il contribuente che si accolla il mutuo dell’ex coniuge può beneficiare delle deduzioni fiscali di cui avrebbe potuto beneficiare ai sensi del citato articolo 10 del D.P.R. n. 917 del 1986 qualora avesse corrisposto nelle forme ordinarie l’assegno periodico.

Cassazione ordinanza 13029/2013 – In tal senso la Cassazione si è già espressa, seppur con riferimento al rapporto tra spese sostenute per l’abitazione del coniuge separato e assegno di mantenimento, con l’ordinanza del 24 maggio 2013, n. 13029, ove si precisava che “le spese per assicurare al coniuge la disponibilità di un alloggio costituiscono un contributo per il di lui mantenimento, ai sensi dell’articolo 156 del Codice civile”.

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