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La detrazione per il trasporto di disabili

La detrazione per il trasporto di disabili

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Premessa – Nel caso in cui si eroghino contributi a una onlus per il trasporto di disabili che necessitano di cure mediche periodiche, bisogna distinguere se le somme corrisposte sono o meno direttamente legate al trasporto del disabile. Nel primo caso, rappresentando una sorta di corrispettivo per il trasporto, sono detraibili come spese sanitarie, purché la Onlus rilasci regolare fattura. Nel caso in cui, invece, non ci sia un collegamento diretto tra il trasporto del disabile e i contributi elargiti, questi possono rientrare nella previsione delle erogazioni liberali alle onlus, detraibili in base all’articolo 15, comma 1.1, del Tuir ovvero deducibili ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge 35/2005. Questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 17 del 24 aprile scorso.

Contributo – L’Agenzia delle Entrate nella circolare citata ha esaminato la questione relativa al trattamento applicabile ai contributi erogati volontariamente a una onlus che fornisce il servizio di trasporto di disabili che necessitano di cure mediche periodiche. In particolare è stato chiesto se i contributi che vengono volontariamente erogati a onlus per il trasporto dei disabili che necessitano di cure mediche periodiche siano detraibili ai sensi dell’art. 15 del TUIR (rigo E3 del 730 o P3 di Unico).

Distinzione – Secondo l’Agenzia delle Entrate, la questione non può prescindere dall’esame caso per caso della documentazione attestante la natura del rapporto tra il disabile e la onlus. Ciò in quanto le somme erogate dal disabile potrebbero costituire erogazioni liberali alla onlus, indipendenti dal servizio di trasporto, ovvero costituire un corrispettivo, anche a forfait, per il proprio trasporto.

Erogazione liberale – Nel primo caso le erogazioni liberali in questione potrebbero rientrare nella previsione di cui all’art. 15, comma 1.1., del TUIR, che prevede una detrazione dall’imposta lorda pari al 26 per cento a decorrere dall’anno 2014 per le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065 euro annui (elevato a 30.000 euro a decorrere dal 2015), a favore delle onlus aventi i requisiti di cui al d.lgs. n. 460 del 1997. Le erogazioni liberali potrebbero altresì essere ricomprese tra gli oneri deducibili per effetto dell’art. 14 del D.L. n. 35 del 2005, entro il limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e, comunque, entro il limite massimo di 70.000 euro annui. In tal caso, per espressa previsione del comma 6 del citato art. 14, non è cumulabile la deduzione in esame con “ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione e di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge” (cfr. circ. n. 39/E del 2005). Si ricorda che la detraibilità è subordinata all’effettuazione dell’erogazione mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241 del 1997 e dall’attestazione rilasciata dalla onlus (cfr. da ultimo circ. n. 11/2014).

Corrispettivo per il servizio – Nel caso in cui il versamento sia effettuato alla ONLUS quale corrispettivo di un servizio di trasporto di disabili, riconducibile all’art. 15, comma, 1 lett. c), del TUIR come nel caso di trasporto in ambulanza, la spesa sarà detraibile per l’intero importo quale spesa sanitaria, fermo restando che la onlus deve rilasciare regolare fattura.

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