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Al via l’Ispettorato nazionale del lavoro

Al via l’Ispettorato nazionale del lavoro

Al via l’Ispettorato nazionale del lavoro

In dirittura d’arrivo un’altra delega prevista dal Jobs Act. Il provvedimento riguarda le attività ispettive.
È oramai definito, infatti, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro in attuazione dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014 n. 183.
Lo scopo di tale delega è rendere più efficiente l’attività ispettiva attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l’istituzione di un’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l’integrazione in un’unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del Lavoro e degli istituti previdenziali INPS e INAIL.

Il provvedimento istituisce il nuovo Ispettorato nazionale del lavoro che svolgerà in maniera integrata le attività ispettive già esercitate da Ministero del lavoro, INPS e INAIL.
In esso confluirà il personale già in servizio presso le Direzioni interregionali e territoriali del lavoro, presso la Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro.
Il personale ispettivo di INPS e INAIL, fino alla unificazione dei ruoli con quelli del Ministero del Lavoro, rimane dipendente dei rispettivi Istituti previdenziali; in ogni caso l’Ispettorato assume il potere di dettare le linee di condotta e le direttive di carattere operativo e di definire la programmazione dell’attività ispettiva e le modalità di accertamento.
Gli Ispettori di vigilanza del nuovo Ispettorato avranno i poteri previsti dal decreto legislativo n. 124/2004 ed avranno la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

Oltre alle attività di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria, legislazione sociale, sicurezza sul lavoro, l’Ispettorato nazionale emana circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, fissa gli obiettivi in materia ispettiva ed effettua il monitoraggio sulla realizzazione, svolge attività di promozione e prevenzione del lavoro sommerso, coordina il contenzioso sui provvedimenti connessi all’attività ispettiva, svolgendo attività a tutela degli interessi erariali nelle diverse sedi, favorendo il ricorso agli strumenti di conciliazione.
In sede giudiziaria l’Ispettorato potrà farsi rappresentare oltre che dai propri funzionari anche dalle avvocature INPS e INAIL relativamente ai crediti vantati dagli Istituti.

L’Ispettorato nazionale si compone di tre organi:

  • il direttore, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  • il comitato direttivo, composto da quattro dirigenti della pubblica amministrazione scelti dal Ministero del Lavoro, due dei quali proposti rispettivamente da INPS ed INAIL;
  • il collegio dei revisori.

Il direttore ha la rappresentanza legale dell’Ispettorato e provvede all’attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissati dal comitato direttivo.
Il comitato direttivo, nel quale viene nominato dal Ministero del Lavoro il presidente, adotta gli atti di indirizzo dell’attività di vigilanza, approva gli obiettivi delle verifiche ispettive ed assicura il coordinamento tra l’Ispettorato, l’INPS e l’INAIL.

Nell’ambito dell’Ispettorato viene istituito:

  • un apposito ufficio di studio e analisi relativi al lavoro sommerso ed irregolare;
  • il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro alle dipendenze del Ministero del lavoro.

L’Ispettorato nazionale del lavoro avrà apposite articolazioni sul territorio individuate con un apposito decreto alle quali veerranno attribuiti i compiti delle direzioni interregionali e territoriali del lavoro.
Da notare che non sono indicati i luoghi in cui tali uffici verranno istituiti e pertanto non si ha contezza se si deciderà una distribuzione su base provinciale, regionale ovvero più uffici nell’ambito della regione.

A seguito dell’istituzione del nuovo Ispettorato e della soppressione delle precedenti direzioni, vengono modificate alcune disposizioni in materia di attività ispettive contenute nel decreto legislativo n. 124/2004 e nella legge n. 463/1983.
Presso le competenti sedi dell’Ispettorato è istituito il Comitato per i rapporti di lavoro che tratterà i ricorsi in materia di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni dell’Ispettorato del lavoro nonchè gli accertamenti degli enti previdenziali diversi da INPS e INAIL relativi alla sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro.
All’Ispettorato territoriale del lavoro viene attribuita la competenza in materia di ricorsi ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 689/1981 avverso le ordinanze-ingiunzioni.

FONTE: http://bit.ly/1EK72L6

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