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Documentazione doppia per il bonus 65%

Documentazione doppia per il bonus 65%

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Enea precisa la documentazione per la sostituzione delle finestre
Premessa – Per poter detrarre quale intervento di risparmio energetico (Detrazione Irpef 65%) la sostituzione delle finestre, è necessario trasmettere all’Enea l’asseverazione di un tecnico abilitato, che specifichi il valore della trasmittanza termica e la scheda informativa semplificata (o allegato F al D.M. 19.02.2007). Questo quanto chiarito dell’Enea nella faq pubblicate sul proprio sito aggiornate al 30 aprile 2015.

Interventi – Ai sensi del comma 345, Legge finanziaria 2007, è possibile beneficiare della detrazione del 55%, ora del 65%, per la realizzazione, su edifici o parti di edifici esistenti, di interventi relativi a strutture opache verticali (pareti generalmente esterne) oppure strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) o finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che permettano di ottenere un risparmio energetico, in termini di minor calore disperso. A tal fine, è necessario che siano rispettati determinati valori di trasmittanza termica.

Condizioni – La Circolare n. 36/2007, in merito all’agevolazione riferita alla sostituzione delle finestre, afferma che gli infissi devono essere considerati comprensivi delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore, tra cui scuri o persiane e che risultino strutturalmente accorpate al manufatto, come ad esempio, i cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso. Inoltre, l’intervento di sostituzione di infissi o di rifacimento di pareti già conforme ai requisiti di trasmittanza termica previsti dalla norma, non risulta agevolabile: è necessario che mediante le lavorazioni si raggiunga un ulteriore risparmio.

Trasmissione– Per questo motivo è previsto che per beneficiare della detrazione, il soggetto interessato, entro i 90 giorni seguenti alla fine dei lavori, è tenuto ad inviare all’ENEA (Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente) una serie di documenti, differenziati a seconda del tipo di intervento.

Faq Enea
– A tal proposito nella faq pubblicate sul sito dell’Enea un contribuente ha chiesto quale documentazione è necessario preparare, in caso di sostituzione delle finestre, e quali sono le caratteristiche che devono avere le nuove finestre. Inoltre se fosse detraibile anche la sostituzione di persiane e scuri.

Documentazione – Al riguardo Enea ha risposto che nel caso di singole unità immobiliari come quella citata, occorrono solo due documenti: 1) Asseverazione di un tecnico abilitato, che specifichi il valore della trasmittanza termica degli infissi dismessi (eventualmente stimandola in base alle caratteristiche del profilato e della tipologia del vetro) e dei nuovi infissi assicurando il non superamento dei valori limite prescritti dal D.M. 26/1/10; questa asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore della finestra con le stesse specifiche relative alla trasmittanza degli infissi vecchi e nuovi (documento da conservare); 2) Scheda informativa semplificata (o allegato F alla D.M. 19 febbraio 2007 e succ. modif. da compilare a video, anche a cura dell’utente finale senza l’ausilio del tecnico, e da inviare all’ENEA via web). Ciò vale anche per le unità immobiliari a destinazione d’uso diversa da quella residenziale (aziende, uffici, attività commerciali e produttive) purché univocamente definite come singola unità. In tutti gli altri casi (lavori in parti comuni condominiali, aziendali, ecc.) occorrono ancora asseverazione (o certificazione del produttore), attestato di qualificazione energetica (allegato A) e scheda informativa (allegato E). L’unico requisito tecnico richiesto è il valore della trasmittanza termica delle finestre comprensive di infissi che deve rispondere ai valori in tabella 2 del D.M. 26/1/10.

Chiusure – Inoltre, si fa presente che l’art. 3 del D.P.R. 59/09 stabilisce che per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le norme UNI TS 11300. Queste a loro volta precisano, alla parte 1 punto 11.1.2, che l’effetto delle chiusure oscuranti (scuri, persiane, tapparelle, ecc.) deve essere tenuto in conto nel calcolo della trasmittanza. Quindi, fermo restando che la sostituzione degli elementi oscuranti è detraibile solo se effettuata contestualmente alla sostituzione degli infissi, Enea ritiene che, alla luce delle nuove disposizioni, possa essere considerato anche il contributo di detti elementi nel calcolo della trasmittanza delle finestre comprensive di infissi, ai fini della detrazione.

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