Compenso fisso per il consulente
Cassazione Civile, sentenza depositata il 22 maggio 2015
Una società di consulenza aziendale ha intentato una causa contro una propria cliente per fatture non pagate. Dal canto suo la cliente si è opposta alla pretesa, deducendo di aver sospeso i pagamenti perché non erano state eseguite le prestazioni di cui al contratto.
Il Tribunale e successivamente la Corte d’appello hanno dato torto alla cliente, ritenendo che l’obbligazione dedotta in contratto non fosse di risultato. Approdata in Cassazione, la vicenda si è definitivamente conclusa a favore della società di consulenza.
I giudici di merito hanno interpretato le clausole del contratto e ritenuto che alla società spettasse un compenso fisso mensile per i servizi prestati – che quindi doveva essere riconosciuto indipendente dal conseguimento di un risultato –, mentre un compenso aggiuntivo era collegato al fatturato derivante dall’acquisizione di nuovi clienti, sicché il conseguimento di un determinato fatturato era espressamente previsto come un fatto meramente eventuale, al quale le parti avevano attribuito rilevanza sia per il caso del suo verificarsi sia per il caso del suo non verificarsi. Dunque, nella specie, per i giudici di merito, contrariamente agli assunti della convenuta, il contratto non sottendeva un’obbligazione di risultato.
Ebbene, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata abbia fatto corretta applicazione delle regole sull’interpretazione del contratto. La Corte d’appello, infatti, ha “interpretato il contratto” – scrivono gli ermellini – “sulla base del tenore letterale delle singole clausole e ha operato, inoltre, una valutazione complessiva, del tutto coerente con quella letterale e ha rilevato che l’aumento del fatturato era stato specificamente considerato dalle parti, ma non per escludere che fosse dovuto il compenso fisso stabilito dall’art. (…), ma per riconnettere all’aumento o al mancato aumento del fatturato diverse conseguenze per il caso del suo verificarsi (…) e per il caso del suo non verificarsi”.
La Sesta Sezione Civile del Palazzaccio ha ricordato le differenze esistenti fra obbligazioni di risultato e di mezzi: nel primo caso, il risultato stesso è in rapporto di causalità necessaria con l’attività del debitore, non dipendendo da alcun fattore a essa estraneo, mentre nell’obbligazione “di mezzi” il risultato dipende, oltreché dal comportamento del debitore, da fattori ulteriori e concomitanti non controllabili dall’obbligato; ne consegue che il debitore “di mezzi” prova l’esatto adempimento dimostrando di aver osservato le regole dell’arte e di essersi conformato ai protocolli dell’attività, mentre (differentemente dall’obbligato a un risultato) non ha l’onere di provare che il risultato è mancato per cause a lui non imputabili.
Nel caso di specie la violazione del dovere di condotta è stato dedotto dalla cliente con riferimento al mancato raggiungimento del risultato; e sul punto il Giudice di merito ha plausibilmente motivato, escludendo la rilevanza del mancato raggiungimento del risultato essendo comunque dovuto un compenso fisso per l’attività di consulenza.
La declaratoria d’inammissibilità del ricorso è costata alla cliente la condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del TUSG.


L’ha ribloggato su Studio Seclì.
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