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Dichiarazione TASI: modello inesistente

Dichiarazione TASI: modello inesistente

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Diversi casi di presentazione dubbi

Il modello della Dichiarazione TASI non è ancora stato pubblicato dal MEF e non è facile comprendere quando e con che scadenza debba essere presentato. Cerchiamo di fare chiarezza.

La scadenza segue quella della Dichiarazione Imu – Il comma 687 della L.147/2013 dispone che ai fini TASI si applichino le disposizioni relative alla dichiarazione IMU.
Vengono richiamate tutte le norme relative al tributo municipale, come l’art.13 co. 12-ter D.L. 201/2011 e il D.M. 30/10/2012.
Grazie a tale richiamo si ritiene che la scadenza di presentazione della dichiarazione TASI sia quella del 30.06 dell’anno successivo a quello di inizio del possesso o detenzione.
Così come debba essere considerata necessaria esattamente per le fattispecie per cui va inviata ai fini Imu. Vigono tuttavia alcune eccezioni già disciplinate dal MEF nel comunicato del 4.06.2014.

Il modello da utilizzare –
Il Ministero ha fornito, con la Risoluzione del 25 marzo 2015, i primi chiarimenti circa il modello di dichiarazione relativo alla TASI. Molti, infatti, erano i dubbi in merito all’obbligo o meno dell’adempimento per l’anno 2014.
La questione era sorta quando diversi comuni avevano provveduto ad approvare un apposito modello, valido nel proprio territorio, ai fini della dichiarazione relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI). Tale scelta avrebbe costretto i contribuenti, soprattutto i proprietari di immobili dislocati in più comuni, a dover informarsi presso ciascun comune circa l’adozione di eventuali modelli di dichiarazione e, in caso positivo, ad adattare le proprie procedure in relazione alle varie modalità di compilazione richieste nei diversi modelli. In tal modo risultava impossibile predisporre una procedura e un software unici per assolvere gli obblighi dichiarativi. Pertanto, al fine di superare tale criticità, il Ministero prevede l’adozione di un unico modello di dichiarazione valevole per l’intero territorio nazionale.
Tra l’altro, dalla lettura delle norme che disciplinano la TASI, emerge che il modello di dichiarazione deve essere approvato con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze.
In tema di dichiarazione, il legislatore ha disegnato un quadro alquanto confuso, prevedendo, da un lato, un’unica dichiarazione Iuc e, dall’altro, tante eccezioni a questa regola.
In particolare, al comma 684 ha previsto che i soggetti passivi presentino la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
Il successivo comma 685 precisa che la dichiarazione redatta su modello messo a disposizione dal comune ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
Il Ministero sottolinea come dalla semplice lettura di tale passaggio normativo emerga che al comune è demandato esclusivamente l’onere di mettere a disposizione il modello, ma non anche di predisporlo.
Il successivo comma 687 stabilisce inoltre, che “ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU”.
Da tale ricostruzione normativa, il Ministero dichiara come “evidente” il fatto che anche il modello di dichiarazione TASI, emanato secondo le anzidette modalità, deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale e che non si riscontrano all’interno della disciplina generale del tributo, norme dalle quali sia possibile desumere la facoltà per i comuni di predisporre autonomamente modelli di dichiarazione concernenti la TASI, i quali, tra l’altro, confliggerebbero con i principi di semplificazione amministrativa degli adempimenti dei contribuenti, già realizzati con l’IMU.

Casi in cui la Dichiarazione IMU assorbe la Dichiarazione Tasi
– Il Ministero delle Finanze con un comunicato del 04.06.2014, aveva chiarito che in due casi particolari la Dichiarazione IMU assorbe anche la Dichiarazione TASI, cioè:
– i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, sono assimilati all’abitazione principale ai fini IMU (se possiedono i requisiti e le caratteristiche indicate dal decreto).
Ai fini TASI, l’equiparazione di tali alloggi all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.
L’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che per questi immobili deve essere presentata la dichiarazione. Pertanto, nel modello di “Dichiarazione IMU” il proprietario dell’alloggio sociale deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”. La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI;
immobili detenuti dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile; il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; il personale appartenente alla carriera prefettizia.
Solo per questi soggetti si applicano le agevolazioni IMU per l’abitazione principale, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, purché gli stessi posseggano un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione.
Ai fini TASI, l’equiparazione di tali immobili all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.
A tale proposito, si fa presente che l’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che deve essere presentata la dichiarazione per questi immobili; perciò, nel modello di “Dichiarazione IMU”, il proprietario dell’immobile deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. d), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”. La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.

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