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730: la scelta della gestione del credito

730: la scelta della gestione del credito

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L’utilizzo del modello 730 è vantaggioso in quanto il contribuente non deve eseguire calcoli e la compilazione è più semplice e veloce rispetto a quella del modello Unico. Inoltre il contribuente può ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre), così come se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

Tuttavia, completata la redazione del modello 730, rimane la possibilità, entro certi limiti, di scegliere con quali modalità operative gestire il credito derivante dalla dichiarazione dei redditi. La Legge di Stabilità 2014 (articolo 1, comma 617, Legge 147/2013) ha introdotto, infatti, dal 2014, la possibilità di utilizzare in tutto o in parte l’ammontare del credito risultante dalla liquidazione della dichiarazione dei redditi per il pagamento di somme per le quali è previsto il versamento tramite mod. F24.

La scelta della gestione del credito
– Il contribuente che intende beneficiare di tale possibilità deve indicare la sua scelta nel quadro I “Imposte da compensare” del Mod. 730/2015. Tale scelta può essere totale oppure parziale, per cui solo una parte dell’imposta verrà gestita a scomputo del pagamento di altri tributi, mentre il rimanente può essere destinato, secondo le modalità consuete, a rimborso.

In linea generale la scelta classica rimane quella dell’accredito in busta paga, che appare forse la più semplice da gestire ma che non sempre risulta essere la più conveniente. Molto spesso infatti potrebbe risultare opportuno utilizzare in compensazione anche se solo parzialmente il saldo a credito Irpef che risulta dal modello 730, per il pagamento delle scadenze in programma del prossimo 16 giugno quali Imu e Tasi. Ciò potrebbe portare ad anticipare i tempi tecnici per l’utilizzo del credito senza dover aspettare il passaggio attraverso il datore di lavoro che nella migliore delle ipotesi potrà avvenire nei primi giorni di agosto.

Non è necessario inviare il modello prima della scadenza – Chiaro è che l’utilizzo in compensazione non implica la necessità di inviare il modello prima della scadenza fissata per il 7 luglio prossimo. Il contribuente, infatti, potrebbe definire la liquidazione del modello, utilizzare in compensazione il credito che ne emerge e solo in seguito inviare telematicamente il 730. Questo indipendentemente dalla modalità di invio prescelta: invio diretto o tramite Caf/professionista.

I contribuenti privi di un sostituto d’imposta – Anche i contribuenti che sono privi di sostituto d’imposta per il 2015, ma che hanno percepito nel 2014 redditi di lavoro dipendente o assimilati, potendo utilizzare il modello 730, potranno optare per la gestione del credito in compensazione. La parte rimanente a credito verrà rimborsata direttamente dall’Amministrazione finanziaria nel conto corrente indicato dal contribuente che ne abbia fatto richiesta tramite la specifica richiesta disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

I rimborsi superiori ai 4.000 euro – Per quanto attiene invece i rimborsi superiori ai 4.000 euro, determinati anche da detrazioni per familiari a carico o da crediti riportati dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, essi saranno versati nella busta paga (o mediante utilizzo in compensazione), solo nelle ipotesi di accettazione senza modifiche della precompilata da parte del contribuente o nelle ipotesi di assistenza prestata da Caf o professionisti. Nel caso in cui, invece, il modello 730 precompilato venga modificato, il rimborso dovrà essere sottoposto al controllo dell’Amministrazione finanziaria. Pertanto, il rimborso verrà effettuato secondo la tempistica prevista dalla Legge di Stabilità 2015 (Circolare 10/E/2014).

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