Norme e Giurisprudenza

Avviso di addebito INPS da opporre entro 40 giorni

Avviso di addebito INPS da opporre entro 40 giorni

Avviso di addebito INPS da opporre entro 40 giorni

In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, fissato dall’art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999 in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento onde consentire l’instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l’accertamento della fondatezza della pretesa dell’ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4978 del 12 marzo 2015.

IL FATTO
Il caso trae origine da una pronuncia con cui il Tribunale di Ivrea aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da un contribuente avverso alcune cartelle esattoriali di ingiunzione di pagamento per contributi Inail evasi concernenti gli anni dal 1994 al 2000 e relative sanzioni civili.
La Corte d’Appello, in riforma della decisione di primo grado, annullava le predette cartelle.
In particolare, per le stesse omissioni contributive – osservava la Corte territoriale -, in precedenza erano state notificate altre cartelle al contribuente, senza che lo stesso avesse mosso alcuna obiezione. Solo a seguito della seconda notificazione il contribuente aveva impugnato le cartelle, opposizione ritenuta però inammissibile dal Tribunale in quanto oltre il termine dei quaranta giorni dalla prima notifica ed a nulla rilevando le ragioni che avevano potuto indurre la società incaricata per la riscossione ad effettuare una nuova notifica delle medesime cartelle.
Divenuto incontrovertibile il credito contributivo dell’Inail in mancanza di opposizione, del tutto ingiustificata era, ad avviso del predetto giudice, la seconda notificazione eseguita delle stesse cartelle, che perciò annullava.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Equitalia, addebitando al giudice del gravame di avere – malgrado l’esplicita conferma della decisione di primo grado che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione avanzata dal contribuente, poiché avverso la cartella notificata in precedenza non era stata proposta alcuna opposizione con la conseguente definitività del titolo esecutivo – ritenuto fondata l’opposizione del medesimo contribuente avverso le medesime cartelle notificate una seconda volta, “dal momento che la concessionaria poteva e doveva procedere in sede esecutiva sulla base del titolo esecutivo non opposto e divenuto esecutivo“. L’Istituto evidenzia poi che il giudice del gravame si era limitato ad affermare in dispositivo l’annullamento delle cartelle esattoriali senza alcuna valida motivazione in proposito e senza considerare che il contribuente, in appello, aveva insistito perché fosse dichiarata “l’intervenuta prescrizione del credito” e quindi per l’annullamento di quelle cartelle.

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato da Equitalia. Come è noto, “in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, fissato dall’art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999 in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento onde consentire l’instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l’accertamento della fondatezza della pretesa dell’ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione” (cfr. Cass. 15 ottobre 2010 n. 21365 ed altre successive).

Orbene, nel caso in esame non fu presentata opposizione avverso le cartelle notificate una prima volta l’11 marzo 2002, e si deve perciò ritenere la incontestabilità della pretesa contributiva dell’Inail, con conseguente preclusione dell’esame del merito del medesimo credito in un successivo giudizio.
Nella specie, su tale conclusione ha pure convenuto il giudice del gravame, il quale nella sentenza impugnata ha rimarcato: “non vi è dubbio che il primo giudice abbia rilevato correttamente che avverso la prima notifica dell’11 marzo 2002 non era stata presentata alcuna tempestiva opposizione nel termine citato, per cui il titolo esecutivo risultava ormai consolidato”.

La sentenza impugnata ha quindi rilevato il giudicato sul credito contributivo, ma anziché trarre le conseguenze in ordine alla seconda opposizione di merito presentata dal debitore avverso le medesime cartelle nuovamente notificate, ha concluso che queste “devono essere ritenute del tutto ingiustificate, dal momento che poteva e doveva procedere in sede esecutiva sulla base del titolo esecutivo non opposto e divenuto esecutivo”.

Ma – precisa la Suprema Corte – a parte che nessuna sanzione è prevista per la rinnovazione della notificazione di una stessa cartella esattoriale, trattandosi nella specie di opposizione di merito data la contestazione mossa dal debitore circa la dedotta estinzione del credito per prescrizione e senza che fossero state denunciate irregolarità formali della cartella nuovamente notificata, il giudice del gravame proprio per il rilevato giudicato sul titolo esecutivo, non avrebbe potuto procedere all’esame dell’opposizione in questione.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso.

In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, fissato dall’art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999 in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento onde consentire l’instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l’accertamento della fondatezza della pretesa dell’ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione.

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