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Professioni: pubblicato il decreto sul riconoscimento delle qualifiche regionali

Professioni: pubblicato il decreto sul riconoscimento delle qualifiche regionali

Professioni: pubblicato il decreto sul riconoscimento delle qualifiche regionali

Il decreto 30 giugno 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015, ha recepito l’intesa Stato-Regioni del 22 gennaio 2015 sul riconoscimento delle qualifiche regionali a lavoratori e professionisti. Il decreto definisce il quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze. L’obiettivo è quello di concretizzare l’apprendimento permanente quale diritto della persona, fornendo strumenti concreti e univoci in tutte le Regioni per il riconoscimento di tutti gli apprendimenti formali, non formali e informali e per la spendibilità delle qualifiche e competenze su tutto il territorio nazionale.

I primi passi verso la realizzazione del Sistema nazionale di certificazione delle competenze risalgono alla legge Fornero del 2012 recante: «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», e in particolare, ai commi da 51 a 61 e da 64 a 68 dell’art. 4.

E’ proprio l’art. 4 che, al comma 58, delegava il Governo a definire le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti acquisiti in contesti non formali e informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze e ne stabiliva criteri e principi direttivi. Sempre all’art. 4, commi 64-68, veniva delineato il sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze.

A seguire il decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013 che ne disciplina l’attuazione.

Ed e’ sulla base delle previsioni contenute in questo decreto che a gennaio del 2015 in sede di Conferenza Stato-Regioni viene raggiunta un’intesa sullo schema di decreto interministeriale (Ministero del Lavoro – MIUR) che definisce un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni.

Ma vi è di più.

L’intesa, frutto di un lungo lavoro che ha visto seduti allo stesso tavolo, le Regioni e il Ministero del Lavoro, supportati, per la parte tecnico-scientifica, dall’Isfol e da Tecnostruttura, si inserisce tra gli impegni comunitari assunti dall’Italia nell’Accordo di partenariato 2014-2020.

Quale la finalità perseguita con l’Intesa che, come detto, ora è stata trasfusa nel decreto 30 giugno 2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale?

L’obiettivo è quello di concretizzare l’apprendimento permanente quale diritto della persona fornendo strumenti concreti e univoci in tutte le Regioni per il riconoscimento di tutti gli apprendimenti formali, non formali e informali e per la spendibilità delle qualifiche e competenze su tutto il territorio nazionale.

La certificazione delle competenze
Prima di illustrare brevemente il contenuto dell’Intesa, può essere utile richiamare brevemente alla mente il significato e le finalità della certificazione delle competenze. Si prendono le mosse dalla conclusione del Consiglio d’Europa del 12 maggio 2009: in tale sede fu delineato il quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione (ET 2020), con l’obiettivo di affrontare le sfide sostanziali che l’Europa deve superare per diventare un’economia basata sulla conoscenza e rendere l’apprendimento permanente una realtà per tutti.

In coerenza con le indicazioni comunitarie, l’apprendimento permanente è definito dal comma 51 dell’art. 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92 come: “qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale”.

Inoltre, la prospettiva dell’apprendimento permanente, così come sancito nella Conferenza Unificata del 10 luglio 2014, impegna il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ad un cambiamento di paradigma, che si incentra su quattro elementi:

  • il primo è la centratura sul soggetto in apprendimento;
  • il secondo riguarda l’assunzione della prospettiva dell’apprendimento lungo l’arco della vita (lifelong learning);
  • il terzo riguarda l’estensione delle sedi e delle modalità dell’apprendimento da quelle formali a quelle non formali e informali (lifewide learning);
  • il quarto si riferisce alla trasparenza e comparabilità degli apprendimenti a livello europeo, al fine di agevolare la mobilità (per lavoro e per apprendimento), valorizzare il capitale umano e l’investimento in istruzione e formazione in chiave europea e contribuire così a rendere più solido e competitivo il sistema produttivo e a contrastare la crisi.

Come detto sopra, è con il decreto legislativo n. 13 che si dà attuazione a quanto previsto dalla Riforma Fornero e si definiscono le norme generali e i livelli essenziali del sistema nazionale di certificazione delle competenze, la cui attuazione è demandata all’approvazione di apposite linee guida su proposta del Comitato Tecnico Nazionale.

Il richiamato Accordo di Partenariato 2014-2020 ha messo in evidenza l’impegno dell’Italia a lavorare concretamente su un programma di lavoro finalizzato alla realizzazione, sul territorio nazionale, di un quadro operativo di riconoscimento delle qualificazioni regionali e delle relative competenze. Tracciato il piano di lavoro dai competenti Ministeri, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, queste ultime sono state chiamate a regolamentare e rendere operativi, in conformità agli impegni assunti dall’Italia a livello comunitario i risultati del piano di lavoro sopra richiamato.

Il risultato finale di questo lungo e complesso lavoro è consacrato nella stesura dell’intesa del gennaio scorso, frutto del processo di collaborazione tra le Istituzioni di riferimento dei sistemi di istruzione, della formazione e dei servizi per il lavoro; intesa che si colloca in continuità con le relative riforme che, negli ultimi anni, ne sono derivate riguardanti: l’accreditamento delle strutture che erogano servizi di formazione, orientamento e lavoro, l’apprendistato, i tirocini, il riordino dei licei, degli Istituti tecnici e professionali, dell’università e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, dell’istruzione e formazione tecnica superiore, la messa a regime dell’istruzione e formazione professionale, l’apprendimento e l’orientamento permanente, la certificazione delle competenze, l’alternanza scuola-lavoro, i livelli essenziali delle prestazioni per i servizi per l’impiego, l’istituzione dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA).

Il decreto 30 giugno 2015
Il decreto si compone di 9 articoli e 8 allegati nei quali viene innanzitutto dichiarato che al fine di promuovere l’apprendimento permanente quale diritto della persona ad accrescere e aggiornare le proprie competenze, abilità e conoscenze nei contesti di apprendimento formali, non formali e informali, il decreto, in coerenza con le norme generali e gli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, si definisce un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze.

Gli obiettivi perseguiti sono i seguenti:

  • favorire la messa in trasparenza degli apprendimenti e l’aderenza della formazione ai fabbisogni delle imprese e delle professioni al fine di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e accrescere la produttività e la competitività del sistema produttivo;
  • ampliare la spendibilità delle qualificazioni in ambito nazionale ed europeo al fine di facilitare la mobilità geografica e professionale anche in un’ottica di internazionalizzazione delle imprese e delle professioni.

Le qualificazioni rilasciate dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, afferenti al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e in coerenza con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo:

  • hanno valore sull’intero territorio nazionale, a ogni effetto di legge, e possono costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi ovvero possono concorrere ai requisiti professionali per l’accesso alle attività di lavoro riservate, nel rispetto delle specifiche normative nazionali e comunitarie vigenti;
  • sono rese trasparenti per il riconoscimento, a livello europeo ed internazionale, attraverso la referenziazione ai sistemi di classificazione delle attività economiche e delle professioni e ai livelli del Quadro europeo delle qualificazioni per l’apprendimento permanente (EQF).

Per quanto concerne il Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali, che il decreto rende operativo, l’allegato 2 ne fornisce le specifiche tecniche.

Il Quadro nazionale costituisce la parte del Repertorio nazionale afferente le qualificazioni regionali e rappresenta il riferimento unitario per la correlazione delle qualificazioni regionali e la loro progressiva standardizzazione, nonché per l’individuazione, validazione e la certificazione delle qualificazioni e delle competenze anche in termini di crediti formativi in chiave europea. Esso è organizzato sulla base della classificazione dei settori economico-professionali e rappresenta riferimento per i repertori delle qualificazioni regionali, approvati e pubblicati da ciascuna Regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano e rispondenti agli standard minimi di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 13/2013.

Il Quadro nazionale è reso pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica su sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in un’apposita sezione dedicata alla «Certificazione delle competenze».

Inoltre, ai fini della correlazione e della standardizzazione delle qualificazioni regionali, il decreto determina un quadro di criteri formali e linguistici omogenei per la costruzione dei repertori regionali, aderenti al mondo del lavoro nonché ai sistemi scolastico, dell’istruzione e formazione professionale, universitario, della formazione professionale, delle professioni, funzionali alla valutazione, certificazione e riconoscimento delle qualificazioni. Ma non solo: si forniscono le specifiche per la gestione del processo di individuazione e validazione, attività preliminare alla procedura di certificazione nel caso di apprendimento non formale e informale, e che può realizzarsi attraverso uno specifico servizio autonomo oppure può essere integrato in un unico servizio di validazione e certificazione.

GU Serie Generale n. 166 del 20 Luglio 2015

FONTE: http://bit.ly/1MmjGqF

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