Studi di settore: correzione delle anomalie
Ravvedimento operoso per gli errori commessi
Nuovo ravvedimento – L’articolo 1, comma 636, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 ha previsto che possano essere rese disponibili al contribuente, ovvero al suo intermediario, elementi e informazioni, riferibili allo stesso contribuente, in possesso dell’Agenzia delle Entrate.
Compliance fiscale – Tali nuove forme di comunicazione, oltre ad assicurare maggiore trasparenza nei confronti del contribuente, sono finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, fornendo informazioni utili alla correzione di eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
Studi di settore – Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 giugno 2015 ha disciplinato il trattamento dei dati e delle informazioni relative agli studi di settore. Tra l’altro è stata prevista, anche per quest’anno, la pubblicazione nel Cassetto Fiscale dei contribuenti interessati di comunicazioni di anomalie rilevate nei dati degli studi di settore.
Obiettivo – L’obiettivo della comunicazione di anomalia è invitare il contribuente a valutare attentamente la situazione evidenziata ed eventualmente correggere spontaneamente errori od omissioni contenuti nel modello degli studi di settore.
Correzione – Al riguardo, nel corpo delle comunicazioni viene specificato che, nel caso in cui il contribuente riconosca gli errori od omissioni rilevati, ha la possibilità di correggerli mediante il ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.
Violazione Unico 2014 – Ad esempio, al fine di correggere, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’annualità 2014, il dato del costo per l’acquisto di materie prime, semilavorati, sussidiarie e merci (rigo F14) erroneamente inserito nel modello degli studi di settore relativo a UNICO 2014, il contribuente dovrà presentare una dichiarazione integrativa allegando il modello degli studi di settore con i dati corretti e versare € 32,00, pari ad 1/8 della sanzione minima applicabile alla violazione commessa (articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997), a titolo di sanzione ridotta, con il codice tributo “8911”.
Unico 2015 – Si osserva, inoltre, che la comunicazione di anomalia ha altresì il fine di indurre, nei contribuenti interessati, conseguenti comportamenti dichiarativi virtuosi in vista della presentazione di UNICO 2015.


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