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Prima casa. Sufficiente la coabitazione dei coniugi

Prima casa. Sufficiente la coabitazione dei coniugi

normativa

Ai fini fiscali conta la coabitazione non la comune residenza anagrafica

Ai fini dei benefici fiscali “prima casa” non è necessario che entrambi i coniugi trasferiscano la propria residenza nel Comune in cui si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato. In caso di comunione legale tra coniugi quel che rileva è che l’immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza in tale Comune; e ciò in ogni caso in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ex art. 177 c.c., quindi sia in caso di acquisto separato sia in quello di acquisto congiunto del bene stesso.

È quanto afferma la sentenza 29 luglio 2015, n. 16026, della Sezione Tributaria della Cassazione.

L’Agenzia delle Entrate disponeva la revoca dei benefici fiscali “prima casa” a carico di una contribuente di Biella che non aveva trasferito la propria residenza nel Comune in cui si trovava l’immobile acquistato in regime di comunione legale col marito. I giudici tributari di primo e di secondo grado confermavano il recupero a tassazione in quanto la contribuente non aveva partecipato alla stipula dell’atto notarile e non aveva trasferito la propria residenza nell’immobile acquistato dal marito per cui non poteva pretendere di avvalersi delle agevolazioni fiscali in questione sol perché si trovava in regime di comunione legale con il coniuge.

Approdata in Cassazione, la controversia si è chiusa, definitivamente, a sfavore del fisco. La Sezione Tributaria ha infatti deciso la causa nel merito, accogliendo l’originaria impugnazione della contribuente, con conseguente declaratoria di nullità dell’avviso di recupero e d’irrogazione sanzioni.

In tema di agevolazioni “prima casa”, è già stato chiarito (sentenza n. 16355 del 2013) che ciò che conta, nel caso di comunione legale tra i coniugi, è che l’immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, non avendo importanza che uno dei due non abbia la residenza anagrafica in tale Comune, “e ciò in ogni ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell’art. 177 cod. civ., quindi sia in caso di acquisto separato che in caso di acquisto congiunto del bene stesso”.

Con la sentenza n. 14237 del 2000 è stato anche chiarito che i coniugi non sono tenuti a una comune residenza anagrafica, ma alla coabitazione (art. 143 c.c.); pertanto un’interpretazione della legge tributaria conforme ai principi del diritto di famiglia induce a considerare che la coabitazione con il coniuge costituisce “un elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari”. In sostanza, ciò che rileva “non è tanto la residenza dei singoli coniugi, quanto quella della famiglia”.

E allora, affermano i giudici della Sezione Tributaria, si deve ritenere che – per fruire dei benefici fiscali sull’acquisto della prima casa – “il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile deve essere riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l’immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza in tale Comune, e ciò in ogni caso in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ex art. 177 c.c., quindi sia in caso di acquisto separato che in quello di acquisto congiunto del bene stesso”. La sentenza della CTR non si è attenuta a questo principio, ed è pertanto errata.

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