Fisco e Società

Minimi: errori sanabili entro il 22 Agosto

Minimi: errori sanabili entro il 22 Agosto

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Con la risoluzione 67/E del 23 Luglio 2015, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito le modalità per la correzione degli errori nella scelta del regime dei minimi, dovuti in gran parte alle novità introdotte dal Legislatore a cavallo tra la fine del 2014 e l’inizio del 2015.

Inizio attività prima della proroga – Il caso preso in esame dall’Amministrazione Finanziaria è quello del contribuente che ha intrapreso una nuova attività nel 2015 (entro il 28 febbraio 2015), prima dell’entrata in vigore della norma che concedeva la possibilità di optare per il regime dei minimi (articolo 10, comma 12-undecies, del D.L. 192/2014 – entrata in vigore il 1° Marzo 2015). Per tale contribuente ne è derivata l’impossibilità di esercitare la facoltà per l’accesso al regime dei minimi nel momento in cui ha presentato la dichiarazione di inizio attività. In questo caso il contribuente non poteva esprimere la scelta di tale regime nel modello di inizio attività per il semplice motivo che non era possibile dal punto di vista legislativo.

Per la correzione, secondo le indicazioni dell’Agenzia,
è necessario apportare le opportune rettifiche dei documenti emessi con addebito dell’imposta, entro trenta giorni dalla pubblicazione della risoluzione o entro la prima liquidazione Iva successiva, se la stessa scade dopo tale termine.
In sostanza, entro il 22 Agosto, o entro la data della prima liquidazione se successiva al 22 Agosto, si dovranno porre in essere le correzioni.

Nello specifico, per quanto riguarda le operazioni attive, occorrerà emettere nota di variazione (da conservare, senza obbligo di registrazione ai fini Iva) per correggere l’attribuzione dell’Iva in rivalsa al cessionario o committente; quest’ultimo, a sua volta, dovrà registrare la nota di variazione, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore. Inoltre, andrà effettuata la variazione in aumento dell’Iva sugli acquisti detratta nel primo trimestre. Infine, sarà possibile chiedere a rimborso l’eventuale eccedenza di imposta versata e non dovuta (articolo 21 del D.Lgs. 546/1992).

Mancata comunicazione nel Modello di inizio attività – Altra ipotesi è quella del contribuente che ha effettuato la comunicazione di inizio attività senza barrare la casella relativa alla scelta del regime dei minimi, ma ha comunque emesso le fatture con la corretta indicazione per l’applicazione del regime dei minimi.
In questo caso, ciò che conta è il comportamento concludente che indica l’intenzione del contribuente di voler applicare il regime agevolato. Ovvero dimostra l’intenzione di voler applicare detto regime (quindi le fatture emesse non presentano addebito di Iva).
L’opzione da esercitare nel modello di inizio attività rappresenta solo una modalità di comunicazione della stessa. In sostanza, una eventuale omissione nel modello di inizio attività non preclude l’accesso al regime di vantaggio. Tuttavia, il contribuente deve attivarsi per sanare l’errore:
– Se entro 30 giorni il contribuente corregge l’omissione con un nuovo modello AA9 non verrà irrogata alcuna sanzione;
– se la correzione avviene successivamente è applicabile una sanzione minima di 516 euro.

Partita IVA dopo il 1° marzo
– E’ anche frequente l’ipotesi del contribuente che ha aperto la partita Iva successivamente all’entrata in vigore della proroga (post 1° Marzo 2015) del regime agevolato e non ha esercitato l’opzione per il detto regime e ha inoltre emesso fatture applicando l’IVA. Per tale fattispecie, precedenti interventi di prassi avevano chiarito era possibile una sorta di sanatoria purché fossero emesse le note di variazione dell’Iva erroneamente addebitata ed non si fosse proceduto a detrarre l’IVA nella liquidazione periodica. Con la detrazione dell’IVA la scelta è definitiva, senza dunque possibilità di correzioni.

Regime forfettario vs. regime di vantaggio
– Chi invece avesse optato per il nuovo regime forfettario in luogo del prorogato regime dei minimi, dovrà apportare correzioni alla dicitura in fattura entro il termine di presentazione della dichiarazione 2015, ovvero il 30.09.2016.

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