Locazione in caso di canone concordato
La compilazione del quadro RB
Quadro RB – Il quadro RB è composto da due sezioni: la prima (RB1-RB12) va utilizzata per dichiarare i redditi dei fabbricati e la seconda (RB21-RB29) va utilizzata per indicare i dati relativi ai contratti di locazione. Il quadro deve essere compilato anche se i redditi non sono variati rispetto all’anno precedente. Per ciascun immobile nella sezione I del quadro RB (da RB1 a RB9) va compilato un specifico rigo. Se nel corso del 2014 è variato l’utilizzo dell’immobile (abitazione principale, a disposizione, locata con tassazione ordinaria, locata con cedolare secca, ecc.) o la quota di possesso o l’immobile è stato distrutto o dichiarato inagibile a seguito di eventi calamitosi, è necessario compilare un rigo per ogni diversa situazione, barrando la casella “continuazione” di colonna 8.
Cedolare secca – La locazione di immobili abitativi a canone concordato, per cui si è optato per il regime della cedolare secca, sconta un’imposta sostitutiva del 10% in luogo del 15% per gli anni dal 2014 al 2017.
Locazione – In presenza di contratti di locazione e in caso di mancata opzione per la cedolare secca, il reddito imponibile è dato dal canone di locazione ridotto forfetariamente del 5% e ulteriormente ridotto del 30% nell’ipotesi in cui l’immobile sia locato a canone concordato in comuni ad alta densità abitativa.
Canone concordato – In particolare le locazioni devono essere state stipulate in regime di canone concordato (o determinazione legale del canone). I vincoli temporali che derivano dalla scelta di tale tipologia di contratti sono meno estesi rispetto a quanto disposto per quelli a canone libero. La durata non può essere comunque inferiore a tre anni. Alla prima scadenza, tuttavia, il contratto si proroga di diritto per soli due anni, qualora le parti non si accordino sul rinnovo. Valgono anche in questo ambito le legittime cause di diniego del rinnovo da parte del locatore alla prima scadenza; per quanto riguarda la seconda scadenza, si applicano le disposizioni applicabili anche ai contratti a canone libero.
Comuni ad alta densità abitativa – Requisito per la riduzione del 30% del canone di locazione è che l’immobile si trovi nei Comuni capoluogo di provincia e nei Comuni confinanti con quelli di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonchè negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere. Rientrano in detta previsione anche i contratti con canone concordato stipulati per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari (art. 8, comma 3, della Legge n. 431/1998), sulla base di apposite convenzioni nazionali.

