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Ecco come cambiano i servizi per il lavoro e di politiche attive

Ecco come cambiano i servizi per il lavoro e di politiche attive

Pubblicato il decreto legislativo recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive”

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015 il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, attuativo della legge delega del Jobs Act, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive”.

I servizi per il lavoro
Il decreto prevede l’istituzione di una rete dei servizi per le politiche del lavoro costituita dai seguenti soggetti, pubblici o privati:

  • l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, denominata “ANPAL”;
  • le strutture regionali per le Politiche Attive del Lavoro;
  • l’INPS, in relazione alle competenze in materia di incentivi e strumenti a sostegno del reddito;
  • l’INAIL, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro;
  • le Agenzie per il lavoro e gli altri soggetti autorizzati all’attività di intermediazione;
  • i fondi interprofessionali per la formazione continua;
  • i fondi bilaterali;
  • l’ ISFOL e Italia Lavoro S.p.A.;
  • il sistema delle CCIAA, le Università e gli Istituti di scuola secondaria di 2° grado.

Il coordinamento della Rete spetterà all’ANPAL mentre al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali spetterà il compito – al fine di garantire livelli essenziali di prestazioni – di stipulare convenzioni con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che dovranno regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio.

Inoltre, sempre il Ministero del Lavoro dovrà fissare linee di indirizzo ed obiettivi in materia di politiche attive, definire i livelli minimi che le prestazioni dovranno avere su tutto il territorio nazionale, controllare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale e monitorare le politiche occupazionali.

Al fine di valorizzare le sinergie tra soggetti pubblici e privati e rafforzare le capacità di incontro tra domanda e offerta di lavoro, il legislatore ha previsto, altresì:

  • l’istituzione di un Albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni in materia di politiche attive del lavoro;
  • la realizzazione, da parte dell’ANPAL – in cooperazione con il Ministero del Lavoro, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, l’INPS e l’ISFOL – del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro;
  • l’istituzione del portale unico per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.

Chiaramente è prevista anche l’interconnessione tra i Centri per l’Impiego ed il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

Costituiranno elementi del sistema informativo unitario dei servizi per il lavoro:

  • il sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali;
  • l’archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie;
  • i dati relativi alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro, compresa la scheda anagrafica e professionale dei lavoratori la quale verrà definita dall’ANPAL;
  • il sistema informativo della formazione professionale.

E’, inoltre, prevista l’istituzione di un Albo nazionale degli enti accreditati a svolgere attività di formazione professionale e i Fondi interprofessionali e bilaterali faranno parte della Rete e saranno sottoposti a vigilanza dell’ANPAL.

Comunicazioni e fascicolo elettronico
Il decreto prevede l’obbligo per i datori di lavoro di comunicare telematicamente all’ANPAL assunzioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro.
Sarà poi l’ANPAL che dovrà mettere a disposizione dei Centri per l’Impiego, del Ministero del Lavoro, dell’INPS, dell’INAIL e dell’Ispettorato nazionale del lavoro per le attività di rispettiva competenza, le suddette comunicazioni.

Interessante è l’istituzione del fascicolo elettronico del lavoratore, accessibile telematicamente, che dovrà contenere tutte le informazioni relative:

  • ai percorsi educativi e formativi;
  • ai periodi lavorativi;
  • alla fruizione di provvidenze pubbliche;
  • ai versamenti contributivi ai fini della fruizione di ammortizzatori sociali.

Le Politiche Attive
I Centri per l’Impiego, dovranno svolgere, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, una serie di importanti attività fra cui l’orientamento (compreso quello all’autoimpiego), l’ausilio alla ricerca di un’occupazione, l’avviamento ad attività di formazione, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di esperienza lavorative (tirocinio compreso), la promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile, ecc.

I disoccupati e quelli a rischio di disoccupazione (che hanno ricevuto la comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso) dovranno, per essere considerati tali, dichiarare telematicamente al portale nazionale delle politiche del lavoro, l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con i Centri per l’Impiego.
Ai suddetti lavoratori verrà assegnata una classe di profilazione che varierà a seconda del livello di occupabilità e dovranno stipulare, con i Centri per l’Impiego, un Patto di servizio personalizzato in cui dovrà essere riportata la disponibilità del richiedente a partecipare a iniziative di carattere formativo e di riqualificazione o di politica attiva e ad accettare congrue offerte di lavoro.

Condizionalità
La presentazione della domanda di ASpI, NASpI o DIS-COLL equivarrà a dichiarazione di immediata disponibilità del lavoratore, e sarà inserita nel Sistema informativo delle politiche attive e dei servizi per l’impiego e la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato sarà necessaria anche ai fini della concessione dell’ASDI.
I beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito che, senza giustificato motivo, non parteciperanno alle iniziative finalizzate a conseguirne l’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro saranno soggetti a sanzioni che vanno dalla decurtazione, alla sospensione o decadenza dalle prestazioni.

Assegno di ricollocazione
L’assegno individuale di ricollocazione è una somma, graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, che i percettori della NASpI potranno richiedere al Centro per l’Impiego presso cui avranno stipulato il patto di servizio personalizzato.
L’assegno non concorrerà alla formazione del reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non sarà assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale.
La finalità dello stesso è quello di finanziare un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i Centri per l’Impiego o presso i soggetti privati accreditati che dovrà prevedere:

  • l’affiancamento di un tutor;
  • il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell’area stessa;
  • l’assunzione dell’onere del soggetto di svolgere le attività individuate dal tutor;
  • l’assunzione dell’onere del soggetto di accettare l’offerta di lavoro congrua rispetto alle sue capacità, aspirazioni, e possibilità effettive, in rapporto alle condizioni del mercato del lavoro nel territorio di riferimento nonché al periodo di disoccupazione;
  • l’obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al Centro per l’Impiego e all’ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività individuate dal tutor o di un’offerta di lavoro congrua;
  • la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l’eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.

Le modalità operative e l’ammontare dell’assegno di ricollocazione saranno definite con delibera consiglio di amministrazione dell’ANPAL, previa approvazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Attività di pubblica utilità e gli incentivi per l’occupazione
Il decreto si conclude con specifiche previsioni in merito alle attività di pubblica utilità e incentivi di occupazione.
Più in particolare è stabilito:

  • che i lavoratori che fruiranno di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro possano essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione ed il coordinamento di amministrazioni pubbliche, nel territorio del comune ove siano residenti. Tuttavia, l’utilizzo dei lavoratori in tali attività non determinerà l’instaurazione di un rapporto di lavoro anche se agli stessi spetterà un importo mensile, pari all’assegno sociale, erogato dall’INPS;
  • il riordino della normativa in materia di incentivi all’occupazione con la previsione dell’istituzione, presso l’ANPAL, di un Repertorio nazionale degli incentivi all’occupazione e la razionalizzazione ed il rifinanziamento degli incentivi finalizzati a promuovere i contratti di apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale, di alta formazione e ricerca e l’alternanza scuola lavoro.

GU Serie Generale n. 221 del 23 Settembre 2015 – Suppl. Ordinario n. 53

FONTE: http://bit.ly/1KZNOYl

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