Sgravio contributivo 2016: apprendistato più conveniente?

La nuova legge di Stabilità 2016 ha prorogato gli sgravi contributivi in favore dei datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016. Si prevede inoltre la possibilità di estendere l’esonero anche al 2017, con esclusivo riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato in favore dei datori di lavoro privati, operanti in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna con un’eventuale maggiorazione dei benefici per l’assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ma solo se verranno reperiti i fondi necessari.
La disciplina è stata tuttavia innovata riducendo il tetto massimo e la durata massima del benefici.
Sgravio contributivo biennale
La legge di Stabilità 2016 prevede, per i nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, uno sgravio dai contributi INPS a carico dei datori di lavoro per ventiquattro mesi. Si tratta tuttavia di uno sgravio che viene ridotto al 40%, entro un tetto massimo di fruizione che dagli 8.060 euro del 2015 passa ai 3.250 euro.
Restano comunque dovuti, in capo al datore di lavoro i contributi verso:
- INAIL;
- fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto: 0,20%;
- fondi di solidarietà: 0,50%.
L’esonero non spetta in alcun caso per le assunzioni di lavoratori con i quali è già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge (dall’1 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015) col medesimo datore di lavoro o con società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Soglia mensile
L’INPS ha disposto lo scorso anno una ulteriore e specifica modalità di riproporzionamento dello sgravio, che sarà pari, su base mensile, a: 3.250,00/12 = 270,83 euro, opportunamente adeguato in caso di rapporti di lavoro part-time o ripartito.
N.B.: la contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà comunque essere recuperata nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, sempre nel rispetto della soglia massima pari a euro 3.250,00 su base annua.
Comparazione sgravio 2015/2016
| Caratteri dell’incentivo | 2015 | 2016 |
| Importo massimo | € 8.060 | € 3.250 |
| Misura | 100% | 40% |
| Durata | 3 anni | 2 anni |
| Tetto di fruizione mensile | € 671,66 | € 270,83 |
Condizioni ostative
Viene confermata la previsione secondo la quale i lavoratori assunti:
- non devono aver lavorato a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti;
- non devono essere stati già assunti con il medesimo beneficio dallo stesso datore di lavoro;
- non devono essere stati occupati a tempo indeterminato presso la stessa azienda nei tre mesi precedenti la data di entrata in vigore del procedimento.
Cumulo con altre agevolazioni
Il bonus assunzioni 2016 è cumulabile con alcuni tipi di agevolazioni:
- incentivo all’assunzione di giovani genitori;
- incentivo per il collocamento dei lavoratori disabili;
- benefici per assunzione di disoccupati che usufruiscono della NASpI;
- bonus per assunzione di beneficiari del programma Garanzia Giovani.
Requisiti di base per la fruizione
Occorre ricordare che, per poter accedere a qualsiasi beneficio contributivo, le aziende devono essere in possesso di un documento che certifichi la regolarità contributiva in relazione agli obblighi previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro. Il DURC ha validità di 120 giorni.
La legge n. 92/2012 ha inoltre compiutamente disciplinato i principi generali da verificare, e che il datore di lavoro dovrà di volta in volta autocertificare, per usufruire delle agevolazioni alle assunzioni:
- l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, posto da norme di legge o dalla contrattazione collettiva;
- l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- il datore di lavoro non deve avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;
- non devono essere stati effettuati licenziamenti, nei sei mesi precedenti, dallo stesso datore di lavoro o da un’azienda diversa ma che presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.
Costo del lavoro a confronto
La notevole riduzione dello sgravio sulle assunzioni a tempo indeterminato, che saranno stipulate nel 2016, rende quanto mai opportuna una valutazione di convenienza che metta a confronto l’effettiva riduzione del costo del lavoro generata dalla fruizione delle agevolazioni contributive ad oggi operanti.
Il nostro sistema giuridico prevede, infatti, una serie di misure di incentivazione e sostegno mirate all’incremento dell’occupazione e allo sviluppo, attraverso la concessione di agevolazioni economiche, normative e fiscali legate all’assunzione di alcune categorie di lavoratori attraverso specifiche tipologie contrattuali.
Tavola di raffronto sgravi all’assunzione
| Agevolazione | Requisiti lavoratori | Durata | Misura |
| Sgravio legge Stabilità 2016 | No tempo indeterminato da almeno 6 mesi | 2 anni | Sgravio INPS entro tetto massimo € 3.250 annui |
| Apprendistato | Età inferiore a 30 anni | 3/5 + 1 anni |
|
| Donne |
|
12/18 mesi | 50% |
| Over 50 | Disoccupati da oltre 12 mesi | 12/18 mesi | 50% |
| Percettori di NASpI | NASpI in corso di fruizione | Mesi residui di fruizione | 50% della NASpI residua |
| Lavoratori in mobilità | Iscrizione nelle liste di mobilità | 12+12 mesi | Contribuzione = apprendisti + 50% dell’indennità residua |
Comparazione costo del lavoro annuo con sgravi all’assunzione
| Voci di costo | Nuovo sgravio 2016 | Apprendistato (fino a 9 dip.) | Apprendistato (oltre 9 dip.) | Donne e over 50 | Percettore mobilità |
| Retribuzione | 24.000 |
|
|
24.000 | 24.000 |
| INPS c/azienda | 4.122 |
|
|
3.586 |
|
| INAIL c/azienda | 168 | 0 | 0 | 84 | 0 |
| TFR | 1.777 | 1.703 | 1.703 | 1.777 | 1.703 |
| IRAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sgravio complessivo calcolato per l’intera durata dell’agevolazione:
| Nuovo sgravio 2016 = € 6.500 Apprendistato (oltre 9 dipendenti) = € 14.369 Apprendistato (fino a 9 dipendenti) = € 21.285 Donne e over 50 = € 3.905 |
Conclusioni
Partendo dal presupposto che, già dal 2015, il costo del lavoro a tempo indeterminato è totalmente deducibile, a fini IRAP per tutte le fattispecie qui prese in esame, mettendo a confronto le agevolazioni fruibili sotto il profilo contributivo, si rileva quanto segue:
- l’apprendistato, ricorrendone le condizioni di applicazione, rimane l’opzione più favorevole al datore di lavoro: la retribuzione lorda è più bassa e i contributi INPS, anche tenendo conto delle nuove aliquote contributive Cig e Cigs si attestano intorno al 13%;
- il beneficio connesso all’assunzione di soggetti beneficiari di NASpI cresce man mano che l’indennità spettante al lavoratore si avvicini o coincida con il massimale di circa 1.300 euro mensili, mentre diminuisce al ridursi dei mesi residui di fruizione dell’indennità da parte del lavoratore stesso;
- si riduce notevolmente l’appeal dello sgravio riservato ai contratti a tutele crescenti, che mantiene una incidenza pari al 40% rispetto al medesimo sgravio in vigore fino al 31 dicembre 2015.
FONTE: http://bit.ly/1WttYbG

L’ha ribloggato su Studio Seclì.
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