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Sgravio contributivo su base mensile

Sgravio contributivo su base mensile

Sgravio contributivo su base mensile
Lo sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato nel 2015 – un importo fino a 8.060 euro – verrà determinato su base mensile. Questo quanto emerge dalla lettura della circolare Inps n. 17 del 29 gennaio 2015 che illustra le linee guida per l’applicazione della facilitazione.

Possono accedere al bonus tutti i datori di lavoro (imprenditori e non) del settore privato che assumono a tempo indeterminato durante tutto il 2015 (ammessi anche i dirigenti, i soci di cooperative se subordinati, i somministrati nonché part-time e job-sharing). Restano fuori, invece, colf, apprendisti e intermittenti. Tra le condizioni di accesso viene confermata la necessità del rispetto delle leggi, dei contratti e la verifica della regolarità contributiva (Durc).

La facilitazione consiste nella possibilità, per il datore di lavoro, di non pagare contributi (pensionistici e aliquote minori) fino a un massimo di 8.060 euro annui. Per la gestione, l’Inps ha deciso di adottare un criterio particolare e diverso da quello previsto dalla norma, introducendo un tetto mensile: di conseguenza, per ogni mese solare i datori di lavoro potranno contare su uno sconto massimo di 671,66 euro (un dodicesimo di 8.060). Si attiva, così, un anomalo contatore mensile che aumenta progressivamente. Se i contributi di un mese sono inferiori a 671,66 euro, la parte residua viene accantonata per poi essere utilizzata nei periodi successivi in cui si supera la soglia.

Potrà, ovviamente, accadere che i contributi dovuti siano superiori a 671,66 euro già dal momento dell’assunzione. In tal caso, va chiarita la sorte della parte eccedente, nell’ipotesi in cui anche mesi successivi si vada oltre il tetto. Sta di fatto che il datore di lavoro, in ogni mese in cui la contribuzione dovesse eccedere il tetto, sarà chiamato a sostenere un onere non dovuto laddove la contribuzione annua complessiva per l’interessato non superasse gli 8.060 euro.

Stante la finalità perseguita dal legislatore e l’attuale congiuntura economica, una diversa e più snella soluzione, peraltro in linea con la lettera della norma, sarebbe stata certamente preferibile. È auspicabile, per linearità e chiarezza, che l’Inps ammetta il conguaglio alla fine dell’anno e del rapporto di lavoro. Altra scelta che suscita perplessità in quanto non prevista dalla legge, è quella di riproporzionare l’esonero alla percentuale di part-time, considerando che la facilitazione viene già calcolata su una retribuzione inferiore.

Si possono assumere (a tempo indeterminato) o stabilizzare anche lavoratori già occupati presso la medesima azienda con uno o più contratti a termine. Vista la particolarità dell’esonero, l’Inps ripensa un concetto formulato nella circolare n. 137/2012 a proposito della soppressa agevolazione prevista dalla legge 407/90. Nella circolare in commento, viene stabilita una parziale applicazione dei principi previsti dall’art. 4, della legge Fornero, escludendo quello di cui al comma 12 lettera a). Di conseguenza, l’azienda ha diritto al beneficio anche se l’assunzione scaturisce da un obbligo legale o contrattuale.
Non si ha diritto all’esonero se il lavoratore ha prestato attività con contratto a tempo indeterminato (compresa la somministrazione e il lavoro domestico) nei sei mesi precedenti la nuova assunzione, presso qualsiasi datore di lavoro.

Rientra tra i rapporti che non consentono l’accesso al beneficio anche l’apprendistato, essendo quest’ultimo considerato dalla legge un contratto a tempo indeterminato. Il beneficio non compete con riferimento alle assunzioni di chi, nei tre mesi precedenti l’entrata in vigore della legge (ottobre, novembre e dicembre 2014, periodo fisso) ha intrattenuto un contratto a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro (anche per interposta persona), comprese le società collegate o controllate ex art. 2359 del codice civile. L’incentivo, inoltre, non è concesso ai datori di lavoro che, per lo stesso dipendente, abbiano già fruito delle medesime facilitazioni.

INPS – Circolare N. 17/2015

FONTE: http://bit.ly/1EYYf9q

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