Approfondimenti, Lavoro e Previdenza

Sgravio contributivo triennale: benefici economici cumulabili

Sgravio contributivo triennale: benefici economici cumulabili

Sgravio contributivo triennale: benefici economici cumulabili

L’incentivo previsto dalla legge n. 190/14 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di natura contributiva, ma è compatibile con altre misure a contenuto economico. Il bonus della legge di Stabilità non convive quindi con quello per l’assunzione di lavoratori over 50 o donne con particolari caratteristiche, introdotto dall’art. 4, commi 8 e seguenti, della legge n. 92/2012. Lo ha precisato l’Inps con la circolare n. 17 del 29 gennaio 2015.

Cumulo ammesso, invece, con le misure economiche in favore dei lavoratori diversamente abili (legge n. 68/1999) nonché, nel rispetto delle condizioni di riferimento, con quelle per l’assunzione di giovani genitori (D.M. 19 novembre 2010), di beneficiari del trattamento ASpI (art. 2, comma 10-bis della legge 92/2012), con l’incentivo inerente la Garanzia Giovani, nonché con quello ex art. 1, del D.L. n. 76/2013 (massimo 650 euro mensili).

Con riguardo a questa ultima compatibilità, l’Inps precisa che il cumulo è possibile solo con riferimento all’eventuale quota di contribuzione datoriale superiore alla soglia mensile di 671,66 euro (vedasi il paragrafo 7 circ. 17/2015). Vale la pena di ricordare che il cosiddetto “bonus Letta” soggiace a una serie non indifferente di condizioni che, nella maggior parte dei casi, rendono la cumulabilità solo teorica.

Con sorprendente scelta, lo sgravio è reso compatibile con l’incentivo previsto dall’art. 8, comma 4, della legge n. 223/91 (50% del residuo dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto). Questo incentivo non è autonomo, ma rimane incardinato nel corpo degli interventi in favore delle assunzioni dalla mobilità: per la prima volta, dopo 25 anni, viene così rotto questo vincolo e sarà possibile accedere al nuovo esonero contributivo sia per le assunzioni a tempo indeterminato che per le trasformazioni di rapporti a termine di lavoratori in mobilità ex lege n. 223/91, effettuate nel 2015, anche se il titolo all’assunzione non risiede nella stessa legge n. 223/91. Va ricordato, peraltro, che il 50% dell’indennità di mobilità viene riconosciuto esclusivamente ai rapporti full-time.

L’Inps non fa cenno alla possibilità di fruire del ristoro del contributo addizionale ASpI dell’1,40% in presenza di trasformazioni/stabilizzazioni di contratti a termine. In realtà non si ravvedono preclusioni al rimborso, nei limiti e alle condizioni fissate dalla legge, in favore dei datori di lavoro che accedono allo sgravio triennale. Per quanto si tratti di un incentivo di natura contributiva, infatti, il suo riferimento a periodi di occupazione antecedenti a quelli in cui opera lo sgravio ex lege n. 190/2014, non ne preclude la fruibilità.

INPS – Circolare N. 17/2015

FONTE: http://bit.ly/1tUrqte

1 pensiero su “Sgravio contributivo triennale: benefici economici cumulabili”

Scrivi una risposta a Francesco Secli Cancella risposta