Sgravio contributivo triennale su base mensile e conguaglio annuo

La circolare INPS n. 17 del 29 gennaio 2015 sullo sgravio triennale, interviene sulle modalità applicative del massimale annuo di esonero previsto dal comma 118 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – legge di Stabilità 2015.
Limite massimo annuo
La questione riguarda la previsione di un limite massimo di utilizzo dell’esonero che risulta fissato dalla norma in misura pari 8.060 euro.
Riproporzionamento in caso di part-time e lavoro ripartito
L’INPS, a tal proposito, interviene evidenziando che tale importo, nel caso di contratto a tempo parziale, va riproporzionato in relazione all’orario di lavoro concordato nel contratto individuale di lavoro rispetto al normale orario di lavoro previsto dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro.
Esempio:
Un contratto di lavoro il cui orario settimanale previsto dal contratto individuale fosse pari al 50%, anche il limite massimo va ridotto proporzionalmente diventando così di 4.030 euro (8.060/2).
Stessa operazione va effettuata nel caso di contratto di lavoro ripartito, in questa ipotesi tenendo conto della durata effettiva delle prestazioni rese da ciascuno dei due lavoratori coobbligati in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro.
Calcolo su base mensile
Altra novità che emerge dal documento di prassi dell’Istituto riguarda le modalità applicative del massimale annuo.
Si poteva, nel silenzio della norma, utilizzare progressivamente e fino a capienza il massimale previsto, ma l’INPS ha ritenuto di applicare un criterio di rideterminazione su base mensile dell’importo annuo di 8.060 euro.
In particolare, in ogni periodo di paga mensile, il limite da considerare è pari a 671,66 euro (8.060/12).
L’importo eccedente non potrà essere utilizzato nel mese anche se non si è ancora raggiunto il limite annuo previsto.
Pertanto, in tale ipotesi, raggiunto il limite massimo mensile, i contributi sono dovuti interamente.
Esempi:
Poniamo che nel primo mese i contributi dovuti siano di 700 euro, nonostante vi sia evidentemente capienza in quanto non vi sarebbe capienza fino al raggiungimento del limite annuo, il datore di lavoro dovrà versare euro 28,34 euro (700 – 671,66).
In caso contrario, invece, ovvero qualora il massimale nel mese non venga raggiunto, l’eccedenza potrà essere utilizzata nei mesi successivi.
Ad esempio, poniamo la situazione in cui sia stata effettuata l’assunzione nel mese di gennaio ed i contributi dovuti sui quali è stato utilizzato l’esonero siano di 450 euro.
Se il mese successivo invece i contributi dovuti ammontano a 800 euro, l’importo potrà essere interamente sgravato in quanto potrà essere portata in deduzione la quota di massimale mensile del mese di gennaio non utilizzata (gennaio: massimale 671,66 – 450 euro utilizzati = residuo disponibile 221,66 euro).
L’ulteriore quota residua non utilizzata potrà essere utilizzata nei mesi successivi entro il limite massimo annuo previsto.
In buona sostanza tale criterio determina una verifica mensile ed un conguaglio annuale da effettuare al termine del 12°, del 24° e del 36° mese.
Alla fine di ogni anno solare, si potrà riprendere nuovamente ad utilizzare il regime di esonero annuo fino al raggiungimento del massimale.
Nessuna indicazione invece sull’ipotesi in cui invece il datore di lavoro, applicando il massimale su base mensile, si trovi a dover pagare preventivamente la contribuzione eccedente il limite di 671,66 ma risulti un minor utilizzo del massimale nei mesi successivi.
Si ritiene che trattandosi di un massimale annuo, il datore di lavoro possa richiedere la restituzione delle somme effettuando un conguaglio al termine di ogni anno.
Non appare invece possibile procedere all’eventuale quota di massimale annuo non utilizzato sui contributi degli anni successivi.
Assunzione e cessazione nel corso del mese
Nel caso di assunzione e cessazione nel corso del mese, occorre rapportare il limite a giornata, ovvero euro 22,08 al giorno nel periodo interessato da tale evento (euro 8.060/365 giorni).
I contributi che possono formare oggetto di sgravio risultano quelli dovuti all’INPS per un periodo massimo di 36 mesi.
Contributi esclusi dallo sgravio
Sono esclusi dal regime di esonero i contributi dovuti:
- al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c.” di cui al comma 755 della legge n. 296/2006, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dal comma 765, ultimo periodo della medesima legge;
- ai fondi di cui all’art. 3, commi 3, 14 e 19, della legge n. 92/2012, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’art. 3, comma 25, della medesima legge.
Compatibilità con altre agevolazioni
Qualora il datore di lavoro abbia già goduto di agevolazioni nell’ambito di un altro rapporto di lavoro, occorre tenere conto del principio di cumulo stabilito dall’art. 4, comma 13, della legge n. 92/2012.
Tale norma prevede che l’esonero contributivo in oggetto opera in forma unitaria nei periodi in cui il lavoratore abbia prestato l’attività in favore dello stesso soggetto a titolo di lavoro subordinato a tempo indeterminato o somministrato godendo del medesimo incentivo.
In presenza delle condizioni previste (tra esse naturalmente la condizione che il lavoratore non sia stato occupato nei sei mesi precedenti con contratto a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro), una nuova assunzione a tempo indeterminato effettuata dal soggetto che ha già utilizzato il lavoratore con un precedente contratto di somministrazione, potrà consentire di fruire dell’esonero decurtando ai 36 mesi previsti ordinariamente, quelli in cui il lavoratore ha prestato attività presso l’utilizzatore.

L’ha ribloggato su Studio Seclì.
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