Act: chiarimenti sul licenziamento per raggiungimento dei limiti pensionistici

Un intervento normativo particolarmente incisivo in materia è rappresentato dal vigente art. 24 del D.L. n. 201/2011, secondo il quale “il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall’operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di settant’anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità”.
In forza di tale norma, pertanto, ai lavoratori è consentita la prosecuzione dell’attività lavorativa anche oltre i nuovi requisiti di età anagrafica previsti per la pensione di vecchiaia, fino al limite massimo di 70 anni; e sino a tale età, ai lavoratori continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 18 Stat. Lav.
I lavoratori con le tutele crescenti
Alla luce di quanto è stato precedentemente riportato, sul piano letterale l’articolo 24 richiamato ha un ambito soggettivo limitato ai soli lavoratori nei cui confronti trova applicazione l’art. 18 Stat. Lav.
Si pone dunque il problema di analizzare gli effetti a questi fini delle nuove disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 23/2015 in tema di tutele crescenti.
Va ricordato che il regime giuridico delle tutele crescenti non si applica solo ai giovani lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015, ma anche ai lavoratori prossimi alla pensione che cambino azienda a partire da tale data.
Pertanto, per la Fondazione Studi è ragionevole ritenere che si tratti di una questione che potrebbe rappresentarsi anche nel prossimo futuro.
Sul punto, l’articolo 24 recita “Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità”.
Sul piano letterale, dunque, la norma si pone l’obiettivo di “estendere” la tutela legale dell’art. 18 nel suo ambito temporale, ma non anche nel suo ambito soggettivo. Questo vuol dire che non appare possibile estendere tale disposizione normativa ai lavoratori assunti con il regime legale delle tutele crescenti.
Ne consegue, dunque, che non sembrano sussistere dubbi circa la non applicabilità del disposto in esame a tutti i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 23/2015) ai quali non trova più applicazione l’articolo 18.
In conclusione se nel quadro normativo vigente al 6 marzo 2015 erano esclusi dall’ambito applicativo dell’articolo 24 i lavoratori dipendenti dalle imprese riconducibili nella sfera della tutela obbligatoria e quelli già esclusi da un tutela reale (dirigenti), nell’attuale scenario normativo sono altresì esclusi dalla norma in esame anche i lavoratori nei confronti dei quali si applica il regime delle tutele crescenti.

L’ha ribloggato su Studio Seclì.
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