Ravvedimento anche dopo l’invito a comparire
La preclusione scatta solo dopo la notifica del controllo dei documenti
Legge di Stabilità 2015 – Come noto la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto per il ravvedimento operoso nuove e ulteriori soglie temporali con una diversa articolazione della sanzione ridotta, con la possibilità di effettuare la regolarizzazione entro un termine più ampio rispetto a quanto previsto precedentemente, ossia fino al termine di decadenza dell’azione di accertamento, aggiungendo al comma 1 dell’art. 13 D.Lgs. n. 472/97 le lett. a-bis), b-bis), b-ter) e b-quater).
Preclusione – Nella nuova normativa inoltre il ravvedimento risulta precluso qualora ai contribuenti siano stati notificati “atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni”.
Atti – La preclusione, è bene evidenziare, opera in relazione a quelle violazioni confluite nei predetti atti di accertamento e liquidazione dei quali il contribuente è venuto effettivamente a conoscenza; di conseguenza, anche dopo la notifica di tali atti i contribuenti potranno, comunque, ravvedersi in merito alle violazioni diverse da quelle contenute in tali atti. In questo senso si esprime anche l’Amministrazione finanziaria nella circolare n. 6/E del 2015 ove si legge che “la preclusione al ravvedimento opera con riferimento alle irregolarità riscontrabili nell’ambito di questi controlli […] il contribuente che abbia ricevuto la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato e/o di quello formale [può] avvalersi del ravvedimento per sanare altre violazioni che non gli siano state contestate con tale procedura”.
Controllo automatizzato – Quanto al momento in cui si verifica questo effetto preclusivo, non dovrebbero porsi particolari dubbi relativamente agli atti di accertamento e di liquidazione ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973; la preclusione in esame scatta nel momento in cui il contribuente viene a conoscenza dei predetti atti, dunque occorre semplicemente porre attenzione alla notifica degli stessi.
Controllo formale – Per quanto riguarda, invece, gli atti relativi al c.d. controllo formale delle dichiarazioni ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, ricordiamo che la loro notifica è preceduta, ai sensi del comma 3 della citata disposizione, da un invito al contribuente ad esibire i documenti attestanti la correttezza della dichiarazione e a fornire i relativi chiarimenti. Solo se i documenti prodotti o i chiarimenti forniti dai contribuenti non vengono ritenuti sufficienti l’Amministrazione finanziaria notifica un c.d. avviso bonario con il quale comunica gli esiti del controllo formale e la richiesta delle somme dovute.
Atto preclusivo – Ciò posto, secondo Assonime (circolare 15 dell’11 maggio 2015), atteso che per espressa previsione normativa la preclusione scatta allorquando vengano notificati “atti di liquidazione […] comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter”, è necessario ritenere che i contribuenti possano fruire del ravvedimento anche successivamente all’invito a esibire documenti e fornire chiarimenti, fino a quando non gli sarà notificato il c.d. avviso bonario, contenente gli esiti del controllo formale. In questo senso sembra esprimersi anche l’Amministrazione finanziaria nel passo della circolare n. 6/E del 2015 ove, in riferimento alle cause ostative del ravvedimento, si riferisce alla “comunicazione degli esiti del controllo automatizzato e/o di quello formale”.


L’ha ribloggato su Studio Seclì.
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