Pagamento della retribuzione. Il modello non prova nulla
Cassazione Lavoro, sentenza depositata il 25 maggio 2015
Una cooperativa dovrà pagare all’ex dipendente un’ingente somma, aumentata degli interessi, a titolo di retribuzioni inerenti al rapporto intercorso tra le parti negli anni del 1989 al 1995.
La Corte d’appello di Palermo ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società in virtù della natura non probante, ai fini dell’avvenuto pagamento delle retribuzioni, dei modelli 101 prodotti dalla società e regolarmente sottoscritti dalla lavoratrice.
Precisamente, secondo la Corte territoriale, i suddetti modelli hanno natura indiziaria e, nel caso di specie, sono stati smentiti da altri elementi di prova contrari.
Ebbene, con la sentenza pubblicata ieri, la Sezione Lavoro del Palazzaccio ha avallato il verdetto impugnato.
La Corte territoriale, a parere degli ermellini, ricostruisce “correttamente” la giurisprudenza della Cassazione in materia di prova del pagamento delle retribuzioni, in quanto è già stato chiarito che i modelli “possono costituire prova del pagamento delle retribuzioni, ma solo in difetto di altri elementi di segno contrario che possono indurre il giudice ad un convincimento diverso” (Cass., sentenza 245/2006).
Nel caso di specie, il giudice dell’appello, con giudizio insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto “non provato il pagamento in questione suffragando il proprio convincimento con elementi descritti in modo congruo e logico”.
Inutile poi per la società dedurre l’errata valutazione della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro. Sul punto la motivazione del giudice di merito è stata logica; infatti si è fatto riferimento “al riconoscimento del diritto al trattamento di fine rapporto che presuppone l’esistenza del rapporto di lavoro peraltro neppure seriamente contestato stante la stessa esistenza dei modelli 101”.
Pertanto il ricorso della società è stato respinto con condanna al pagamento delle spese del giudizio.

