Norme e Giurisprudenza

Dichiarazione telematica. Solo la ricevuta prova l’invio

Dichiarazione telematica. Solo la ricevuta prova l’invio

normativa

Cassazione Tributaria, sentenza deposita il 29 maggio 2015
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall’intermediario incaricato non prova la presentazione telematica della dichiarazione. Solo la ricevuta rilasciata dall’Amministrazione finanziaria consente al contribuente di dimostrare il regolare invio della dichiarazione dei redditi.

È quanto emerge dalla sentenza n. 11236/15 con cui la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

Ricevuta prova dell’invio. Gli ermellini hanno sostenuto che il legislatore, nel regime normativo applicabile al caso in esame, richiede, come prova della presentazione della dichiarazione, nelle ipotesi disciplinate dai commi 2 e 2 bis, dell’art. 3, del D.P.R. n. 322/1998, la “ricevuta di uno dei soggetti di cui ai commi 2 bis e 3“, ricevuta che non soltanto dimostra l’avvenuta consegna da parte del contribuente, ma è necessaria per verificare la tempestività di tale consegna, al fine di assicurare il controllo sul regolare adempimento degli obblighi di presentazione della dichiarazione, pur sempre gravanti sul contribuente. La rilevanza dei compiti svolti dall’intermediario nei confronti del fisco non vale, infatti, a escludere la natura privatistica del rapporto tra l’intermediario e il contribuente, che si desume dall’esame delle disposizioni citate, in relazione sia all’an dell’incarico, che il contribuente è libero di non conferire (potendo provvedere “direttamente” alla presentazione delle dichiarazioni, in base all’art. 3, comma 2, in esame) sia alla scelta del contraente, e non comporta, a ogni modo, l’estromissione del soggetto passivo – quello secondo le regole ordinarie – da ogni obbligo inerente al rapporto fiscale (cfr. Cass. n. 24611/2014).

Senza incarico la dichiarazione è nulla
. La pronuncia dello scorso 29 maggio ci consente di ricordare la sentenza n. 13318/14 con cui la Suprema Corte ha affermato la nullità/inesistenza della dichiarazione dei redditi trasmessa da intermediario abilitato ma in assenza dell’incarico alla predisposizione e all’invio.

L’articolo 3 del D.P.R. n. 322/1998 considera incaricati dell’invio telematico delle dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate, le figure professionali e i CAF elencati nel comma 3 lettere da a) a e), obbligandoli alla trasmissione soltanto se incaricati della predisposizione del documento (comma 3-bis).

Per i supremi giudici non può farsi discendere l’obbligo di presentare la dichiarazione dal solo fatto che il contribuente abbia conferito al commercialista l’incarico di tenuta della contabilità, “dovendo ritenersi che l’invio telematico della dichiarazione richieda uno specifico incarico, trattandosi di adempimento cui il contribuente può provvedere in via autonoma”. Detto in altri termini: l’invio telematico della dichiarazione non costituisce un adempimento naturalmente attribuito al proprio consulente fiscale sicché, in difetto di specifico incarico, tale adempimento non può farsi rientrare nel perimetro del rapporto professionale.

La Suprema Corte ha quindi ritenuto errata la statuizione della CTR che ha respinto la tesi del contribuente circa la nullità della cartella impugnata poiché fondata su una dichiarazione dei redditi da lui non sottoscritta e per la quale il suo commercialista non aveva ricevuto espresso incarico all’invio telematico. Per la Corte, in base alle disposizioni degli articoli 1 e 3 del D.P.R. n. 322/98, è indispensabile che la dichiarazione dei redditi sia sottoscritta a pena di nullità dal contribuente o da chi ne abbia la rappresentanza legale o negoziale, oppure, in caso di dichiarazione in via telematica, da intermediario a ciò specificamente incaricato.

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