IMU/TASI non versate: come rimediare?
Il contribuente che, passata la scadenza del 16 giugno 2015, per errore o mancanza di liquidità, ha omesso il versamento dovuto o lo ha effettuato solo parzialmente, potrà avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.
Una prima soluzione, applicabile dal 17 giugno 2015 al 30 giugno 2015, è quella del ravvedimento “sprint”: entro il 14° giorno successivo alla scadenza, l’omesso versamento del saldo può essere sanato con il pagamento dell’imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale dell’1% annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene eseguito, e della sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo.
Ad esempio, se si perfeziona il ravvedimento il 20 giugno 2015 (quarto giorno successivo all’omesso versamento) la sanzione applicabile è pari allo 0,8% (0,2% x 4).
Qualora, invece, il ravvedimento venga perfezionato dal 15° al 30° giorno, successivo alla scadenza (cosiddetto ravvedimento “breve”), quindi dal 1° luglio 2015 al 16 luglio 2015, in aggiunta all’imposta e agli interessi è dovuta la sanzione del 3% che resta fissa indipendentemente dal giorno del versamento.
Vi è poi il nuovo ravvedimento “medio”: in questo caso il ritardo del pagamento è ammesso tra i 30 e i 90 giorni, cioè dal 17 luglio 2015 al 16 settembre 2015, con le seguenti maggiorazioni: sempre gli interessi giornalieri calcolati in base al tasso annuale e una sanzione pari a 3,33% del dovuto.
Ad esempio un contribuente non versa, entro il 16 giugno 2015, l’acconto TASI per un ammontare di 1.500 euro. Il contribuente decide di effettuare il ravvedimento il 31 agosto 2015.
In questo caso, siccome il ravvedimento viene effettuato con 76 giorni di ritardo (quindi entro 90 giorni dal termine di pagamento fissato al 16 giugno 2015) si potrà applicare la riduzione a 1/9 della sanzione minima, che in questo caso ammonta al 30% dell’importo omesso (quindi si applica la sanzione ridotta pari al 3,33%).
Pertanto si avrà:
– sanzione da ravvedimento = 1.500 x 3,33% = 49,95 euro;
– interessi da ravvedimento = (1.500 x 76 x 0,5) / 36.500 = 1,56 euro;
– totale da versare = (1.500 + 49,95 + 1,56) = 1.552 euro.
Non trovano, invece, applicazione le altre novità introdotte dal 2015, tra cui l’eliminazione del limite di applicabilità del ravvedimento nel caso di avvio di attività di accertamento: si tratta di disposizioni che riguardano i soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e non anche quelli di competenza degli enti locali.
Il modello F24 – Per la compilazione dell’F24, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che:
– in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta; non è previsto pertanto uno specifico codice tributo;
– sul modello F24 è necessario barrare l’apposita casella “Ravv.”, per dichiarare che il pagamento avviene a seguito di ravvedimento operoso.
Nello spazio “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento quindi nel caso di ravvedimento va indicato l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata (es. per sanare l’omesso versamento dell’acconto 2015, va indicato “2015”).
Inoltre, in F24, il solo importo dovuto a titolo di Imu va arrotondato all’unità di euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi (o per eccesso se superiore), mentre le sanzioni e gli interessi da ravvedimento vanno assunti considerando l’arrotondamento alla seconda cifra decimale.
Interessi applicati dal comune – In generale la misura degli interessi applicabili nel caso di somme a debito (a seguito di accertamento) e a credito (rimborsi) è pari al tasso di interesse legale con maturazione giorno per giorno.
Tuttavia, è previsto che i Comuni possano deliberare, tramite proprio Regolamento, la misura degli interessi, che deve comunque essere compresa nel limite di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso legale.
In particolare, dato che la Legge n. 296/2006 riconosce agli enti impositori la potestà di stabilire la misura di interessi applicabili ai tributi locali vanno differenziate le seguenti due ipotesi:
– il Comune non ha deliberato alcunché circa la misura degli interessi applicabili: il tasso applicabile è pari a quello legale, previsto dalla normativa generale, pari all’1%;
– il Comune ha deliberato la misura degli interessi applicabili: il tasso di interesse applicabile è quello definito dal Comune nella propria delibera; si ricorda che detto tasso può essere al massimo superiore del 3% rispetto a quello statale e pertanto, considerando che è attualmente in vigore la misura dell’1%, il tasso disposto dal Comune deve essere compreso tra l’ 1% e il 4%.


L’ha ribloggato su Studio Seclì.
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