Contratti a termine. Durata massima fissata a 36 mesi
Confermati durata, proroghe e plafond: introdotta un’indennità onnicomprensiva, pari al 50% della retribuzione, in caso di superamento del plafond
In materia di limiti invece, la regolamentazione è stata estesa anche ai contratti collettivi di secondo livello. In precedenza, tale prerogativa veniva assegnata solo ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.
Le suddette modifiche sono contenute nel Decreto Legislativo sul riordino dei contratti di lavoro, approvato in versione definitiva l’11 giugno scorso.
Divieti – L’apposizione del termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:
• per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
• presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario, in regime di cassa integrazione guadagni, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;
• da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi
Proroghe e rinnovi – Quanto al numero delle proroghe, esse possono essere al massimo 5 nell’arco dei 36 mesi. Mentre lo stop&go tra un contratto e un altro deve essere almeno di 10gg dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superi ore a sei mesi. Al superamento di tali limiti i contratti si considerano a tempo indeterminato.
Inoltre, se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo e al 40% per ciascun giorno ulteriore.
Limiti – Inoltre, non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. In caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione.
Da notare che per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
Sono esenti dal computo della suddetta limitazione, i contratti a tempo determinato conclusi:
• nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;
• da imprese start-up innovative, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dall’art. 25, co. 3 del D.Lgs. n. 179/2012 per le società già costituite;
• nelle attività stagionali;
• per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
• per sostituzione di lavoratori assenti;
• con lavoratori di età superiore a 50 anni (prima era previsto per quelli superiore a 55 anni).
Inoltre, in caso di violazione del suddetto limite (20%) viene eliminata la sanzione amministrativa e di converso viene assegnata a favore del lavoratore un’indennità onnicomprensiva in misura pari al 50% della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15gg di durata del rapporto di lavoro.


L’ha ribloggato su Studio Seclì.
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