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IRAP: dichiarazione tardiva od omessa

IRAP: dichiarazione tardiva od omessa

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Ai sensi dell’articolo 1, comma 52, Legge n. 244/2007, la dichiarazione IRAP deve essere presentata in forma autonoma direttamente alla Regione ovvero alla Provincia Autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo.
Tale disposizione deve essere letta in combinazione con l’articolo 1, comma 218, Legge n. 244/2007, il quale dispone che la presentazione della dichiarazione IRAP può avvenire esclusivamente in via telematica.
In attesa della completa attuazione del processo di trasformazione dell’IRAP da tributo erariale a tributo proprio delle Regioni e delle Province autonome, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha diramato il Decreto 11 settembre 2008 con il quale ha previsto che:
– il modello IRAP deve essere presentato esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate;
– le modalità ed i termini di presentazione rimangono disciplinati dal D.P.R. n. 322/1998;
– l’invio delle dichiarazioni alle Regioni ed alle Province autonome avviene tramite l’Agenzia delle Entrate.

Tardiva od omessa presentazione – L’art. 7-bis, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 dispone che per la tardiva od omessa presentazione delle dichiarazioni da parte dei soggetti incaricati di cui al comma 3, art. 3, D.P.R. n. 322/1998, si applica la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 5.164,00.

L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 11/2008, ha chiarito che per l’intermediario si configura la violazione di:
omessa trasmissione telematica, se la stessa non è stata effettuata affatto o non è andata a buon fine;
tardiva trasmissione telematica, se la stessa viene effettuata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione, nonostante l’impegno alla trasmissione sia stato assunto prima della scadenza del suddetto termine.

La fattispecie di tardiva trasmissione telematica, si configura anche per l’intermediario che “effettui la trasmissione oltre un mese dall’assunzione dell’impegno, nel caso in cui l’impegno stesso sia stato assunto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni”.

Ravvedimento operoso
– L’art. 1, comma 33, Finanziaria 2007 ha esteso alle violazioni commesse dall’intermediario incaricato della trasmissione delle dichiarazioni l’applicabilità della disciplina delle sanzioni tributarie contenuta nel D.Lgs. n. 472/1997. Il ravvedimento da parte dell’intermediario dovrà essere effettuato:
entro 90 giorni dal termine di scadenza per l’effettuazione dell’invio;
versando una sanzione ridotta con le nuove misure previste pari a 1/10 del minimo, ossia € 51,00 (1/10 di € 516,00 = 51,6, e quindi € 51,00 per troncamento).

Il calcolo delle sanzioni ridotte – Va ricordato che alla sanzione per la tardiva trasmissione telematica della dichiarazione si affiancano le sanzioni per la tardiva presentazione della dichiarazione che devono comunque essere irrogate a carico del contribuente: rimane confermata, per tale ultimo soggetto, l’irrogazione di una sanzione per ciascuna delle singole dichiarazioni eventualmente contenute (redditi, IVA).
Al fine di regolarizzare l’omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni, nel modello F24, va utilizzato il codice tributo 8924 denominato “Ravvedimento – Sanzione per tardiva o omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti incaricati – articolo 7-bis del D.Lgs. 241/1997”.

In sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo è indicato nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione quale “Anno di riferimento” dell’anno in cui si realizza il ritardo, espresso nella forma “AAAA”.

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