Attenzione eredi: non si pagano le sanzioni sui debiti fiscali o cartelle Equitalia
Negli Stati Uniti esiste un detto: “Due cose sono certe nella vita: la morte e le tasse”. Ma che succede se questi due eventi capitano l’uno di seguito all’altro a distanza ravvicinata? Chi paga le tasse lasciate insolute dal soggetto defunto?
Gli eredi, in genere (e salvo il rifiuto dell’eredità), subentrano in tutti i rapporti attivi (crediti) e passivi (debiti) del compianto parente. Ma questa regola non vale sempre in caso di accertamenti fiscali o cartelle esattoriali di Equitalia. La legge infatti prevede che le sanzioni non si trasmettono mai agli eredi; al contrario esse “muoiono” con il soggetto interessato.
In altre parole, gli eredi, pur tenuti a pagare i debiti fiscali del defunto (le tasse), non sono tenuti a pagare le relative sanzioni, essendo queste ultime “personali”.
Ciò nonostante, e pur consapevoli di questa regola, l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia richiedono sempre agli eredi la totalità delle somme del debito fiscale del soggetto deceduto, sia per le imposte, dunque, che per le sanzioni, senza effettuare alcuna decurtazione.
Allora prestate massima attenzione: prima di pagare è un diritto del contribuente chiedere e pretendere la riduzione del debito dalle sanzioni applicate.
Gli eredi, infatti, rispondono delle obbligazioni tributarie del contribuente defunto [1], ma non sono tenuti a corrispondere anche le sanzioni. Le sanzioni, di qualsiasi tipo esse siano (amministrative, tributarie, ecc.) non si trasmettono agli eredi del contribuente [2].
Non rileva inoltre il fatto che l’accertamento sia divenuto definitivo a seguito della sentenza sfavorevole o non sia mai stato impugnato dal defunto: come affermato dalla Cassazione [3], in qualunque stadio si trovi la procedura di riscossione della sanzione, l’autorità amministrativa dovrà sempre procedere all’archiviazione degli atti, essendo estinto – per morte del responsabile – il diritto di credito dello Stato.
[1] Art. 65, comma 1, del DPR 600/1973.
[2] Art. 8, D.Lgs. 472/1997.
[3] Cass. sent. n. 13894/2008 del 28.5.2008
FONTE: http://bit.ly/1JTlOGN
Sanzioni fiscali anche a carico degli eredi
Esiste il principio secondo cui le sanzioni fiscali non si trasmettono mai agli eredi, che sono tenuti a pagare solo l’imposta principale dovuta dal soggetto deceduto (cosiddetto “de cuius”). Ma questo caposaldo del diritto tributario sembra progressivamente scardinato dalle interpretazioni (a volte incomprensibili) dell’Agenzia delle Entrate.
E così, per esempio, secondo la Direzione Provinciale delle Entrate di Palermo [1], nel caso in cui il contribuente deceduto abbia avuto accesso a un piano di pagamento rateale, le sanzioni calcolate nel piano di ammortamento della rateazione sono dovute anche dagli eredi. In buona sostanza, gli eredi sono tenuti a continuare a pagare le rate per come concordate dal compianto parente, con tutte le sanzioni. Il paradosso, però, è che, nel caso invece in cui sia scattata la decadenza dalla rateazione per ritardato pagamento della rata da parte del soggetto deceduto, gli eredi possono chiedere lo sgravio delle sanzioni. Non resta che sperare che il de cuius non sia stato puntuale nei pagamenti!
L’interpretazione è stata fatta propria dalla Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate. Con una circolare del 20 aprile scorso la stessa ha chiarito quanto segue: a decadenza dal beneficio della rateazione determina il recupero delle residue somme dovute e l’applicazione della sanzione, in misura doppia, pari al 60% del residuo importo dovuto a titolo di tributo, come previsto dall’articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 218/1997, nel caso di mancato pagamento, a seguito di definizione dell’accertamento con adesione, anche di una sola delle rate diverse dalla prima.
Ciliegina sulla torta, l’Agenzia Entrate effettua controlli informatici sul rispetto delle rateazioni. Con questa precisazione:
– se la decadenza dalla rateazione si verifica prima della morte del contribuente, la sanzione aggiuntiva del 60% non viene applicata agli eredi in quanto soggetti che non hanno commesso la violazione;
– se, invece, la decadenza dalla rateazione si verifica dopo il decesso, scatta la sanzione in quanto la violazione si presume commessa dagli eredi. Resta fermo tuttavia l’obbligo di verifica se la decadenza sia intervenuta prima dell’accettazione dell’eredità.
[1] Direzione Prov. Ag. Entrate, direttiva dell’8.05.2012.
FONTE: http://bit.ly/1LVuWKd
