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Il consulente senza dipendenti non paga l’IRAP

Il consulente senza dipendenti non paga l’IRAP

normativa

Cassazione Tributaria, sentenza del 17 luglio 2015

Non deve pagare l’imposta regionale sulle attività produttive il consulente che svolge l’attività senza dipendenti o collaboratori e con beni strumentali impiegati nella sola misura del minimo indispensabile.

È quanto emerge dalla sentenza 17 luglio 2015, n. 15010, con cui la Sezione Quinta Civile della Suprema Corte ha rigettato un ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha annullato il provvedimento di silenzio – rifiuto dell’Entrate su un’istanza di rimborso IRAP avanzata da una lavoratrice autonoma per gli anni dal 2002 al 2004, sul presupposto che l’attività era stata esercitata in difetto dei requisiti organizzativi di cui all’articolo 2 D.Lgs. n. 446 del 1997.

In particolare, la CTR capitolina ha sostenuto l’assenza di “organizzazione di beni e persone” in quanto la contribuente, negli anni oggetto dell’istanza di rimborso, aveva esercitato l’attività senza strumenti di entità elevata, nella carenza di personale dipendente e comunque in una dimensione minimale.

Ebbene, la Suprema Corte ha condiviso il verdetto del Giudice territoriale disattendendo, così, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

Nel ricorso introduttivo della lite in Cassazione l’Agenzia ha riportato il “Quadro RE” delle dichiarazioni dei redditi presentate dalla contribuente; ma da esso i supremi giudici non hanno tratto alcun elemento utile per decidere la controversia a favore dell’erario “stante la modestia delle spese e delle altre voci menzionate”.

E infatti gli ermellini hanno ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata perché, si legge, “risulta invero pacifico che la motivazione della sentenza della CTR impegna in modo netto – alla luce del raffronto con i dati contabili forniti per gli anni dal 2002 al 2004 – proprio i due fattori del nucleo essenziale del principio di diritto applicato dal giudice di merito, consistente nell’aver individuato, con riguardo all’art. 2 del d.lgs. 446 del 1997, il limite di applicazione della norma, cioè l’inesistenza di un’autonoma organizzazione, negando in fatto il presupposto impositivo a carico del lavoratore autonomo, la cui attività viene riferita – oltre che senza dipendenti e collaboratori – per un utilizzo di beni strumentali impiegati nella sola misura del minimo indispensabile”.

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