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Irap: comunicazione dell’opzione

Irap: comunicazione dell’opzione

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Nella dichiarazione Irap necessario barrare l’apposita casella al rigo IS35

Premessa – Dal periodo d’imposta 2015, l’opzione o la revoca per la determinazione dell’IRAP secondo il metodo “da bilancio” va comunicata nella dichiarazione presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare/revocare l’opzione e non più entro il 1° marzo dell’anno di riferimento mediante l’apposito modello approvato con Provvedimento del 31 marzo 2008. In particolare l’opzione/revoca va comunicata barrando l’apposita casella presente nel quadro IS, “Sezione VII Opzioni”, a rigo IS35.

Base imponibile Irap
– Come noto, le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria possono determinare la base imponibile IRAP utilizzando due metodi alternativi: a valori fiscali ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97 ovvero a valori di bilancio ex art. 5, D.Lgs. n. 446/97.

Opzione – Per le ditte individuali/società di persone l’utilizzo del metodo fiscale costituisce il regime naturale di determinazione della base imponibile IRAP mentre per poter utilizzare il metodo da bilancio, consentito soltanto in caso di tenuta della contabilità ordinaria (per obbligo o per opzione), è richiesto l’esercizio di un’opzione. Fino al 2014 l’efficacia dell’opzione era subordinata all’invio all’Agenzia delle Entrate dell’apposito modello entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per il quale si intendeva esercitare/revocare l’opzione, ossia entro l’1.3 dell’anno di riferimento.

Decreto semplificazioni – L’art. 16, D.Lgs. n. 175/2014 ha semplificato le modalità di comunicazione dell’opzione per alcuni particolari regimi, ossia il regime di trasparenza ex artt. 115 e 116, TUIR, la Tonnage tax ex art. 155, TUIR e il consolidato nazionale ex art. 119, TUIR nonché per l’applicazione del metodo da bilancio ai fini della determinazione della base imponibile IRAP da parte delle società di persone/imprese individuali in contabilità ordinaria per obbligo o per opzione. Con specifico riguardo all’opzione IRAP in esame, l’art. 5-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446/97, come modificato dal comma 4 del citato art. 16, dispone ora che la stessa va comunicata “con la dichiarazione IRAP presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione”. Di fatto, quindi, il momento di comunicazione dell’opzione risulta posticipato (dall’1.3 al 30.9) rispetto a quanto stabilito dalla normativa previgente. La novità in esame è applicabile “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014”, ossia dal 2015.

Esercizio dell’opzione – Di conseguenza le ditte individuali/società di persone in contabilità ordinaria che intendono esercitare l’opzione per la determinazione della base imponibile IRAP con il metodo da bilancio per il triennio 2015 – 2017 o revocare l’opzione esercitata per il triennio 2012 – 2014, con applicazione del metodo fiscale per il triennio 2015 – 2017 non sono tenute ad inviare all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello (il cui termine di presentazione sarebbe scaduto, in vigenza della precedente normativa, il 2.3.2015), ma dovranno esercitare l’opzione direttamente nel mod. IRAP 2015.

Compilazione – A tal fine, nel quadro IS, è stato inserito il nuovo rigo IS35 “Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs n. 446)”. Con riferimento al periodo di imposta 2015, la compilazione di tale rigo permette, con la barratura dell’apposita casella “opzione” di optare per il metodo “da bilancio” oppure “revoca” di revocare l’opzione precedentemente esercitata. Relativamente all’opzione in esame non sono applicabili le disposizioni di cui al D.P.R. n. 442/97 (riguardanti le opzioni da esercitare nel quadro VO del mod. IVA) e pertanto per la relativa efficacia non è sufficiente il comportamento concludente del soggetto interessato.

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