730: ricalcolo degli acconti
Da comunicare entro il 30 settembre
Premessa – Scade mercoledì 30 settembre il termine per richiedere al datore di lavoro o all’ente pensionistico, sotto la propria responsabilità, di annullare o ridurre il secondo o unico acconto dell’Irpef e/o della cedolare secca. L’opportunità riguarda i contribuenti che, per il 2015, prevedono di conseguire redditi inferiori a quelli dell’anno scorso o di sostenere maggiori spese detraibili o deducibili.
Modello 730 – Con il modello 730 gli acconti per i redditi 2015, relativi all’Irpef e/o alla cedolare secca, sono calcolati direttamente in base ai redditi dichiarati per l’annualità precedente e vengono, alla loro scadenza, in questo caso a novembre, trattenuti dal sostituto d’imposta sulla busta paga o sul rateo della pensione. Nel prospetto di liquidazione gli importi del secondo o unico acconto dell’Irpef e della cedolare secca sono indicati, rispettivamente, nel rigo 95 e nel rigo 101 (115 e 121 per il coniuge dichiarante).
Situazione diversa – Chi si rende conto di avvicinarsi alla fine dell’anno con una situazione reddituale sostanzialmente differente, in negativo, rispetto a quella avuta nel 2014, può comunicare al proprio sostituto d’imposta gli importi che intende versare in acconto e che saranno addebitati sulla retribuzione/pensione di novembre.
Ricalcolo – Se si vuole, quindi, che la trattenuta avvenga in misura minore (perché, ad esempio, avendo sostenuto molte spese detraibili, si ritiene che le imposte dovute nel 2015 dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, è possibile calcolare in proprio l’acconto dovuto e comunicarlo, per iscritto, al proprio sostituto d’imposta.
Comunicazione – La richiesta da consegnare al datore di lavoro o all’ente pensionistico deve riportare, come oggetto, che si tratta della comunicazione di annullamento o riduzione del secondo o unico acconto dell’Irpef e/o della cedolare secca e, a seguire, i dati del dichiarante e i nuovi importi (eventualmente, anche zero) da trattenere a titolo di seconda rata di acconto. Nel caso di dichiarazione congiunta, è opportuno specificare se l’annullamento (o la riduzione) riguarda solo le somme del dichiarante o anche quelle del coniuge, indicando i rispettivi importi da trattenere.
Errori – Il contribuente che intende intraprendere questa strada deve però fare attenzione a calcolare correttamente gli importi da pagare. Infatti, se al momento della liquidazione dell’imposta annuale dovuta per il 2015 (con la relativa dichiarazione dei redditi) gli acconti si dovessero rivelare inferiori a quelli effettivamente dovuti, scatterebbero le sanzioni per versamento insufficiente, pari al 30% della differenza tra il versato e il dovuto. In questo caso, prima che arrivi la comunicazione di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate, sarà possibile rimediare ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso, la cui disciplina è stata ridisegnata dalla Legge di Stabilità 2015.
Modello 730 – Con il modello 730 gli acconti per i redditi 2015, relativi all’Irpef e/o alla cedolare secca, sono calcolati direttamente in base ai redditi dichiarati per l’annualità precedente e vengono, alla loro scadenza, in questo caso a novembre, trattenuti dal sostituto d’imposta sulla busta paga o sul rateo della pensione. Nel prospetto di liquidazione gli importi del secondo o unico acconto dell’Irpef e della cedolare secca sono indicati, rispettivamente, nel rigo 95 e nel rigo 101 (115 e 121 per il coniuge dichiarante).
Situazione diversa – Chi si rende conto di avvicinarsi alla fine dell’anno con una situazione reddituale sostanzialmente differente, in negativo, rispetto a quella avuta nel 2014, può comunicare al proprio sostituto d’imposta gli importi che intende versare in acconto e che saranno addebitati sulla retribuzione/pensione di novembre.
Ricalcolo – Se si vuole, quindi, che la trattenuta avvenga in misura minore (perché, ad esempio, avendo sostenuto molte spese detraibili, si ritiene che le imposte dovute nel 2015 dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, è possibile calcolare in proprio l’acconto dovuto e comunicarlo, per iscritto, al proprio sostituto d’imposta.
Comunicazione – La richiesta da consegnare al datore di lavoro o all’ente pensionistico deve riportare, come oggetto, che si tratta della comunicazione di annullamento o riduzione del secondo o unico acconto dell’Irpef e/o della cedolare secca e, a seguire, i dati del dichiarante e i nuovi importi (eventualmente, anche zero) da trattenere a titolo di seconda rata di acconto. Nel caso di dichiarazione congiunta, è opportuno specificare se l’annullamento (o la riduzione) riguarda solo le somme del dichiarante o anche quelle del coniuge, indicando i rispettivi importi da trattenere.
Errori – Il contribuente che intende intraprendere questa strada deve però fare attenzione a calcolare correttamente gli importi da pagare. Infatti, se al momento della liquidazione dell’imposta annuale dovuta per il 2015 (con la relativa dichiarazione dei redditi) gli acconti si dovessero rivelare inferiori a quelli effettivamente dovuti, scatterebbero le sanzioni per versamento insufficiente, pari al 30% della differenza tra il versato e il dovuto. In questo caso, prima che arrivi la comunicazione di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate, sarà possibile rimediare ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso, la cui disciplina è stata ridisegnata dalla Legge di Stabilità 2015.
FONTE: http://bit.ly/1KpnLty


L’ha ribloggato su Studio Seclì.
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