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IRAP & professionisti. I compensi percepiti non rilevano

IRAP & professionisti. I compensi percepiti non rilevano

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In tema di IRAP, i compensi percepiti dal professionista non rilevano ai fini impositivi così come non rilevano i compensi erogati ad altri professionisti ove non elevati. È quanto emerge dalla sentenza n. 16406/15 della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria.

La controversia esaminata dalla Corte è originata dal diniego dell’Agenzia delle Entrate sulla domanda di rimborso IRAP avanzata da un avvocato.

La CTR del Lazio, a conferma del verdetto di prime cure, ha negato il diritto al rimborso in mancanza di prova circa l’assenza di autonoma organizzazione. Secondo il giudice dell’appello, infatti, il legale non aveva fornito giustificazioni esaurienti quanto alle poste relative all’entità dei compensi percepiti, ai compensi erogati a terzi e, infine, ai costi inerenti all’attività esercitata oltre le spese alberghiere e di rappresentanza indicate in dichiarazione.

Ad avviso del professionista, però, la CTR non ha considerato l’irrilevanza, ai fini impositivi, dell’entità dei compensi percepiti. Allo stesso modo la CTR non ha considerato che i compensi a terzi, nel caso di specie, non costituivano costi per prestazioni di lavoro dipendente, in quanto sostenuti per una consulenza, per una CTU e per il commercialista, mentre l’importo indicato in dichiarazione per spese varie (assicurazione professionale, abbonamenti a riviste, acquisto libri etc.) non era riferibile – così come le spese alberghiere e di rappresentanza – all’acquisizione di beni idonei a configurare una struttura organizzativa idonea.

Ebbene, le obiezioni del professionista alla sentenza di secondo grado hanno ottenuto l’effetto sperato: la Sezione Tributaria di Piazza Cavour ha infatti censurato la ratio decidendi adottata dalla CTR poiché non conforme ai principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità.

Gli ermellini hanno ribadito che il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’“id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Si aggiunga che l’elemento dell’entità dei compensi percepiti dal contribuente, cioè dell’ammontare del reddito conseguito, è di per sé irrilevante ai fini dell’assoggettabilità del lavoratore autonomo all’IRAP; mentre l’impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che rende configurabile un’autonoma organizzazione, “sussiste se il professionista eroga, non occasionalmente, elevati compensi a terzi per prestazioni afferenti all’esercizio della propria attività, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e, cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un’associazione professionale”.

In conclusione la CTR capitolina dovrà riesaminare la causa alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza di rinvio.

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