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Sanzioni: novità in tema di omessa e infedele dichiarazione

Sanzioni: novità in tema di omessa e infedele dichiarazione

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Con l’approvazione definitiva del decreto di riforma sulle sanzioni amministrative, la cui entrata in vigore è stata rinviata al prossimo primo gennaio 2017, sono state modificate le sanzioni in tema di omessa e infedele dichiarazione. Considerata l’entrata in vigore slittata al primo gennaio 2017, appare opportuno riepilogare la situazione odierna (ante modifica) e quella che sarà in vigore quando la riforma sarà pienamente operativa.

Omessa dichiarazione (art. 1 D.Lgs. n. 471/97)
Prima delle modifiche
Si applica sempre la sanzione dal 120% al 240% delle imposte dovute con un minimo di € 258. Se non sono dovute imposte la sanzione varia da € 258 a 1.032 (2.065 per l’Iva). In ogni caso, le sanzioni applicabili sono aumentabili sino al doppio per i soggetti titolari di partita Iva obbligati alla tenuta delle scritture contabili (con la riforma possibilità prevista solo in caso di imposte non dovute). Il Ravvedimento operoso è possibile solo con presentazione della dichiarazione nei 90 giorni e con il pagamento della sanzione ridotta pari a € 25,00.

Dopo le modifiche
In ipotesi di presentazione del modello entro il termine per quello dell’anno successivo, a patto che non siano formalmente iniziati atti o verifiche fiscali, si applica la sanzione dal 60% al 120% dell’imposta dovuta con un minimo di € 200. Se non sono dovute imposte la sanzione è fissa e varia da € 150 a € 500 (1.000 per l’iva). Si conferma invece la sanzione dal 120% al 240% (anche ai fini Irap) se il modello non viene presentato entro il periodo successivo. In caso di imposte non dovute si applica la sanzione in misura fissa da € 250 a € 1.000 (2.000 per Iva) raddoppiabile solo per i titolari di P.Iva.
È sempre possibile procedere con il ravvedimento operoso con le medesime regole previste ante modifica ossia con la presentazione della dichiarazione nei 90 giorni e con il pagamento della sanzione ridotta pari a € 25,00.

Dichiarazione infedele (art. 5 D.Lgs. n. 471/97)

Prima delle modifiche
Si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell’imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato se con reddito imponibile inferiore a quello accertato o comunque un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante. Per maggiore imposta si intende sempre la differenza fra quella accertabile e quella liquidabile in seguito al controllo automatico della dichiarazione. L’errata imputazione a periodo delle componenti reddituali attualmente è considerata una violazione che dà luogo all’ordinaria che varia dal 100 al 200%.
Dopo le modifiche
Viene abbassata la soglia della sanzione ordinaria che passa dal 90 al 180% dell’imposta.
Le Sanzioni possono venire ulteriormente ridotte a 1/3 (quindi passano dal 30% al 60%) se l’imposta accertata è inferiore al 3% di quella dichiarata e comunque non supera 30mila euro e quando l’infedeltà deriva da errori di competenza (errata imputazione a periodo).  In quest’ultimo caso se non c’è alcun danno erariale, l’errore di competenza sull’imputazione dei costi/ricavi è sanzionato in misura fissa di 250 euro, salvo il caso delle condotte fraudolente. Si specifica infatti che sempre in ipotesi di condotte fraudolente, in ogni caso la sanzione “ordinaria” viene aumentata della metà (dal 135% al 270% dell’imposta).

FONTE: http://bit.ly/1QKAcAz

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