La lotta al lavoro nero si è particolarmente inasprita, negli ultimi anni, prevedendo sanzioni molto pesanti per i datori di lavoro. Il lavoratore in nero, qualora sia comprovato il rapporto di lavoro, non rischia nulla, ma “guadagna”, poiché saranno accertati eventuali crediti da lavoro, e potrà essere regolarizzato, in base alla diffida degli ispettori: il discorso cambia, però, laddove il lavoratore percepisca un’indennità di disoccupazione, cassintegrazione, o un altro sussidio sociale basato sulla dichiarazione dello stato di disoccupazione. In questo caso, vi saranno delle conseguenze penali ed economiche rilevanti: vediamo quali.
Reato di falsa dichiarazione
Al lavoratore che abbia reso, all’Inps o al Centro per l’impiego, la dichiarazione dello stato di disoccupazione, ma in realtà risulti impiegato in nero, può essere, innanzitutto, contestato il Reato di falsa dichiarazione, o, più precisamente, di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico [1].
La pena prevista è la reclusione fino a due anni.
Reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
Laddove il lavoratore, attestando uno stato di disoccupazione non esistente (poiché impiegato in nero) abbia percepito l’indennità di disoccupazione o altri ammortizzatori sociali (erogati dallo Stato o da altri Enti Pubblici), potrà essere punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [2].
Qualora la somma complessivamente ricevuta sia inferiore a 3.999,96 Euro, si applicherà, però, la sola sanzione amministrativa, da un minimo di 5.164 Euro ad un massimo di 25.822 Euro; la sanzione non può mai superare, ad ogni modo, il triplo del beneficio conseguito [3].
Decadenza dai benefici
Oltre alla sanzioni penali ed amministrative, per il lavoratore in nero che abbia illegittimamente percepito ammortizzatori sociali è prevista la decadenza dai benefici . Resta fermo il diritto dell’Inps (o dell’Ente che ha erogato indennità ed agevolazioni) alla restituzione degli indebiti ed al risarcimento del danno
Le conseguenze per il datore di lavoro
Per l’impiego di lavoratori in nero, col nuovo decreto attuativo del Jobs Act [4], è prevista una maxisanzione che va da 1.500 a 36.000 Euro, ridotta nel caso di violazione commessa antecedentemente, poi regolarizzata.
In pratica, si tratta di un nuovo sistema di “sanzioni a scaglioni”, a seconda della durata della violazione commessa:
– sino a 30 giorni in nero (per lavoratore): sanzione da 1.500 a 9.000 Euro;
– da 31 a 60 giorni in nero: sanzione da 3.000 a 18.000 Euro;
– oltre 60 giorni in nero: da 6.000 a 36.000 Euro.
Le sanzioni sono maggiorate dal 20% in su per l’impiego di stranieri e minori, e non sono cumulabili con le sanzioni per omessa comunicazione di assunzione, mancata consegna del contratto al lavoratore, ed omesse registrazioni sul Libro unico del lavoro.
Qualora il personale irregolare superi il 20% del personale totale, potrà essere comminata la sanzione della sospensione dell’attività imprenditoriale.
[1] Art. 483 c.p.
[2] Art. 316 ter c.p.
[3] D.P.R. 445/2000.
[4]D.lgs 151/2015.
FONTE: http://bit.ly/1Q5XHpH
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