Lavoro accessorio, differenza tra imprenditori e liberi professionisti

Dalla Direzione generale sono stati forniti, alle sedi INPS, chiarimenti sul lavoro accessorio con particolare riguardo alla categoria dei committenti imprenditori e liberi professionisti.
Il D.Lgs. n. 81/2015, spiega l’INPS, pone due limitazioni all’utilizzo dei voucher per tali categorie di soggetti:
- il limite di 2.000 euro erogabili al singolo prestatore (comma 1, art. 48);
- l’obbligo di acquisto dei voucher in modalità esclusivamente telematica (comma 1, art. 49).
La categoria “imprenditori” è comprensiva di tutte le categorie disciplinate dall’art. 2082 e segg. del codice civile. A tal proposito e a titolo non esaustivo l’INPS individua una serie di soggetti che, pur operando con Partita IVA e/o codice fiscale numerico, non sono da considerare imprenditori e, dunque, non sono soggetti alle limitazioni suddette. Si tratta di:
- Committenti pubblici (nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa in materia di contenimento della spesa e, ove previsto, dal patto di stabilità interno);
- Ambasciate;
- Partiti e movimenti politici;
- Gruppi parlamentari;
- Associazioni sindacali;
- Associazioni senza scopo di lucro;
- Chiese o associazioni religiose;
- Fondazioni che non svolgono attività d’impresa;
- Condomini;
- Associazioni e società sportive dilettantistiche;
- Associazioni di volontariato e i Corpi volontari (Protezione civile, Vigili del Fuoco ecc.);
- Comitati provinciali e locali della Croce Rossa, Gialla, Verde e Azzurra, AVIS, ecc.
Nulla è cambiato in merito alla categoria dei professionisti per i quali l’INPS rinvia alla circolare n. 49 del 29 marzo 2013.
FONTE: http://bit.ly/20I1KfE

L’ha ribloggato su Studio Seclì.
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