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Lavoro a chiamata, ho diritto alla disoccupazione?

Lavoro a chiamata, ho diritto alla disoccupazione?

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Lavoro intermittente e indennità di disoccupazione Naspi: in quali casi il dipendente ha diritto alla prestazione?

Se hai un contratto di lavoro a chiamata, cioè svolgi una prestazione discontinua, in periodi predeterminati dell’anno o secondo le esigenze del datore di lavoro, puoi avere comunque diritto all’indennità di disoccupazione Naspi.

In particolare, se percepisci già l’indennità, puoi continuare a riceverla, una volta stipulato ilcontratto intermittente:

– durante i periodi di inattività, se non hai diritto all’indennità di disponibilità in quanto non è pattuito l’obbligo di rispondere alla chiamata: tali giornate, infatti, essendo periodi di non lavoro, sono indennizzabili con la Naspi, che invece viene sospesa nei giorni in cui il dipendente svolge la prestazione lavorativa;

– inoltre, i redditi da lavoro dipendente possono essere cumulati con la Naspi sino a raggiungere l’ammontare di 8.000 euro annui: nell’ammontare è compreso anche l’importo dell’eventuale indennità di disponibilità; la Naspi viene però ridotta in misura pari all’80% del reddito di lavoro (ad esempio, se il reddito derivante dal lavoro intermittente è pari a 1.000 euro, sono tolti 800 euro dall’indennità di disoccupazione).

Dunque, se hai un contratto intermittente e vuoi continuare a percepire la Naspi, devi comunicare all’Inps, entro un mese dalla ripresa dell’attività lavorativa, il reddito annuo previsto: la prestazione sarà così proporzionalmente ridotta e sarà effettuato il conguaglio a fine anno tra i due redditi. La comunicazione all’Inps deve essere effettuata col modello Naspi-com, direttamente dal sito web dell’istituto o tramite contact center o patronato.

Lavoro a chiamata e requisiti Naspi

Se invece non percepisci ancora la Naspi, devi sapere che i requisitiper ottenerla sono:

30 giornate di lavoro nell’anno: col contratto intermittente, possono essere conteggiate le giornate effettivamente lavorate e non i periodi di inattività, nemmeno se viene pagata l’indennità di disponibilità da parte del datore di lavoro per l’obbligo di rispondere alla chiamata;

13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti: i contributi sono dovuti anche sull’eventuale indennità di disponibilità, ma sono calcolati sulla retribuzione effettivamente erogata, senza l’applicazione di alcun minimale; questo significa che viene accreditata una settimana di contributi solo se la retribuzione imponibile settimanale supera i200,74 euro, perché il minimale settimanale ammonta al 40% del trattamento minimo di pensione. In caso contrario, i contributi sonoridotti proporzionalmente sino a coprire l’ammontare minimo: figura, cioè, un numero di settimane più basso, ma con un imponibile che pari al minimale.

In presenza dei due requisiti delle 30 giornate di lavoro e delle 13 settimane di contributi, non puoi chiedere la Naspi se il contratto èancora in corso, nemmeno durante i periodi di inattività non indennizzati: questi periodi di non lavoro, infatti, non sono assimilati alla perdita involontaria dell’occupazione.

L’indennità può essere invece richiesta entro i 68 giorni successivi alla cessazione del contratto di lavoro.

FONTE: http://bit.ly/2cdyXkx

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1 pensiero su “Lavoro a chiamata, ho diritto alla disoccupazione?”

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