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Straordinari: se figurano come rimborso spese che rischio?

Straordinari: se figurano come rimborso spese che rischio?

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Accertamento fiscale dell’Agenzia delle Entrate sul maggior reddito percepito dal dipendente che ottiene, in busta paga, il pagamento delle ore di straordinario qualificate invece come rimborso spese per trasferte.

Rischia grosso il lavoratore che si fa retribuire le ore di straordinario come rimborso spese per trasferte solo per non pagare le tasse su tali importi: l’Agenzia delle Entrate potrebbe chiedere, infatti, di mostrare i documenti da cui risultano i viaggi e le spese sostenute dal lavoratore, rigirate poi sull’azienda. In assenza di tale documentazione, il fisco presume che si tratti di redditi da lavoro “in nero” e, pertanto, avvia il recupero della tassazione evasa con un accertamento fiscale. Accertamento che, per l’assenza di prove contrarie, non è impugnabile neanche se il contribuente riesce a trovare un testimone che afferma il contrario: nel processo tributario, infatti, la prova è unicamente di tipo documentale. È quanto ricorda la Commissione Tributaria di secondo grado di Potenza [1].

Senza i documenti che provano il viaggio del lavoratore, le indennità di trasferta e i relativi rimborsi spese non sono altro che straordinari in nero. Ad accertare l’illecito tributario può essere anche la guardia di Finanza, a seguito della verifica in azienda: in tale situazione gli ispettori possono chiedere all’imprenditore le pezze d’appoggio che dimostrano le spese sostenute dal dipendente per il viaggio. È vero: a guadagnarci è anche il datore di lavoro che paga meno contributi, ma a farne le spese è anche il dipendente; quest’ultimo, in definitiva, ottiene un reddito esentasse perché travestito da rimborso spese.

Dunque, è legittimo l’accertamento di maggior reddito al lavoratore inchiodato dalla inesistente documentazione, presso l’azienda, sui rimborsi per le spese di trasferte che, in realtà, sono ore di straordinario.

Del resto è la legge che pretende la conservazione dei documenti comprovanti le spese vive sostenute dai lavoratori ed a tale corretto assolvimento viene subordinata l’esenzione tributaria, anche se ciò richiede un’archiviazione particolarmente complessa e onerosa.

Nel caso deciso dai giudici molisani, peraltro, «né la lettera d’incarico né gli ordini di servizio contengono indicazioni specifiche e circostanziate delle trasferte bensì solo una generica e astratta possibilità per i lavoratori, esercitanti tutti l’attività di facchini presso piattaforme della grande distribuzione, di prestare lavoro al di fuori della sede assegnata, possibilità che non risulta essersi mai concretizzata». La Guardia di finanza peraltro aveva appurato, «attraverso il controllo del piano di lavoro/rapporto di presenza giornaliera dei soci lavoratori, e dei relativi “Cartellino e Risultati”, che l’importo contestato corrispondeva perfettamente a quello per le ore di straordinario pervenendo, così, alla conclusione che, attraverso il meccanismo descritto, sia stato posto in essere un espediente volto a conseguire un risparmio del costo del lavoro».

[1] Ctr Potenza, sent. n. 379/16.

FONTE: http://bit.ly/2jFWNYb

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