Se il lavoratore si ammala mentre è in vacanza, il periodo di ferie viene sospeso. Vediamo esattamente cosa prevede la legge.
Ammalarsi mentre si è in ferie: che sfortuna! Addio giorni di vacanza? Tutt’altro: il lavoratore può stare tranquillo; se infatti la malattia si verifica durante il periodo di ferie, il decorso delle ferie stesse viene sospeso [1]. Discorso analogo se ci si ammala prima di cominciarle: in questo caso esse non iniziano a decorrere. Ciò in quanto le ferie hanno una funziona ben precisa: permettere al lavoratore di “ricaricare le batterie” dopo un anno di lavoro; per cui, se si ammala, non potrà rilassarsi e riposarsi come, invece, la legge gli consente. In ogni caso, è sempre bene che il lavoratore controlli il proprio contratto collettivo, in cui potrà trovare tutte le regole da applicare.
Vediamo nel dettaglio che succede in caso di malattia se sono in ferie.
La malattia sospende il decorso delle ferie
Malattia in ferie: che fare?
Per legge [2], dopo un anno di servizio ininterrotto, il lavoratore ha diritto alle ferie retribuite. Se proprio durante questo periodo si ammala o resta vittima di un infortunio deve sottoporsi quanto prima alla visita fiscale in modo da poter certificare in maniera “ufficiale” il proprio stato di malattia. A tal fine, occorre inviare il certificato medico (a meno che il proprio medico curante non abbia rilasciato una certificazione telematica della visita effettuata), contenente l’indirizzo presso cui il dipendente è reperibile e dove, quindi, avverranno le visite di controllo del medico fiscale dell’Inps. È un passaggio fondamentale che, se non viene effettuato, comporta la perdita della possibilità di recuperare le ferie non godute a causa della malattia. Per capirci: se il lavoratore si ammala senza comunicarlo al datore di lavoro il meccanismo della sospensione delle ferie non si attiva. Di conseguenza, al termine delle stesse, egli dovrà rientrare in azienda, a meno che non continui a stare male e debba restare altri giorni a casa (in questo caso dovrà inviare un altro certificato medico).
Ricordiamo che la sospensione delle ferie decorre dalla data in cui il datore viene a conoscenza della malattia e non dal primo giorno in cui il lavoratore si ammala [3], quindi, il periodo precedente la ricezione della comunicazione inviata dal dipendente sarà considerato come giorni di ferie.
Malattia in ferie: cosa prevede la legge?
Conviene sempre sapere che cosa prevede la contrattazione collettiva nel singolo caso concreto. In linea di massima, la malattia sospende il decorso delle ferie se:
- non permetta al lavoratore di riposarsi dallo stress psicofisico dopo un anno di lavoro;
- sia stata tempestivamente comunicata all’azienda;
- siano stare rispettare le regole previste nei contratti collettivi se prevedono ulteriori condizioni per poter ottenere la sospensione.
Una semplice febbre non sospende le ferie
Malattia in ferie: quando non opera la sospensione?
Non basta, comunque, un lieve malanno a sospendere le ferie: ad esempio un leggero mal di gola o qualche linea di febbre. La malattia deve essere tale da non permettere al lavoratore di riposare e di recuperare le energie psicofisiche. Per intenderci, se – come detto – qualche linea di febbre non ha rilevanza, al contrario, se la febbre è alta tanto che il lavoratore fa fatica anche ad alzarsi dal letto le cose cambiano. Oppure pensiamo a una persona che cade e si rompe una gamba: con il gesso, se ha preso una settimana di vacanza al mare, potrà fare ben poco. In altre parole, si deve trattare di una patologia che, oltre a compromettere la capacità di svolgere le proprie mansioni e indipendentemente dalla durata più o meno lunga, comprometta la vita sociale di tutti i giorni.
Tutto questo per dire che se il datore di lavoro riesce a dimostrare, tramite gli opportuni controlli effettuati dalle strutture pubbliche, che la malattia non pregiudica la finalità delle ferie, la sospensione non opera.
Malattia: che succede in caso di ferie collettive?
Il datore di lavoro può decidere di definire delle ferie collettive, chiudendo l’azienda per un determinato numero di giorni durante i quali il lavoratore è obbligato a restare a casa (ad esempio, la settimana di ferragosto e quella successiva). Se si ammala in questo periodo l’effetto sospensivo delle ferie ha luogo ugualmente e il lavoratore potrà fruire del periodo di ferie annuali a lui spettanti in un periodo successivo e diverso, accordandosi con il datore di lavoro.
[1] Corte Cost. sent. n. 616 del 30.12.1987.
[2] Art. 2109 cod. civ.
[3] Cass. sent. n. 8016 del 2006.
FONTE: http://bit.ly/2vLHKm0