L’agevolazione contributiva spetta anche se il compenso per la trasferta viene erogato in modo continuativo ed abituale.
Il datore di lavoro che impiega dipendenti soggetti periodicamente a trasferte (cosiddetti «trasfertisti») può usufruire di sgravi contributivi; la legge [1] infatti prevede contributi ridotti al 50%ma solo a determinate condizioni. Queste condizioni sono state ridefinite ieri da una importante sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione [2] che ha rivisto il proprio precedente orientamento [3], restringendo così il campo di applicazione dei benefici previsti dal legislatore. Vediamo dunque cos’è l’indennità di trasferta e quando spettano i contributi ridotti al 50%.
Chi sono i trasfertisti?
I trasfertisti sono quei dipendenti che, per contratto, svolgono l’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi da quello della sede aziendale.
Posso rientrare questa categoria, ad esempio, i commessi viaggiatori, gli asfaltisti, i terraioli dell’edilizia e, più in generale, i lavoratori ai quali nella lettera di assunzione non viene attribuita una sede fissa di lavoro (ferma restando l’indicazione di una sede ai fini amministrativi), ma un’area o una zona.
Quale indennità spetta ai trasfertisti?
Ai trasfertisti è dovuta, oltre al normale stipendio, un’indennità o una maggiorazione di retribuzione in misura fissa, che sono soggette ad uno speciale regime di imponibilità, se sussistono contestualmente le seguenti condizioni (in assenza di queste si applica il regime della trasferta):
- mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
- svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità;
- corresponsione, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuita senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
Tali erogazioni, diversamente da quanto avviene per la trasferta, sono quindi erogate per tutti i giorni retribuiti.
Se mancano queste tre condizioni, è riconosciuto il trattamento previsto per le normali indennità di trasferta [4].
Gli sconti sui contributi previdenziali
Il testo unico sulle imposte sui redditi [1] stabilisce che, in caso di assunzione di trasfertisti, il datore di lavoro paga sulle indennità di trasferta solo il 50% dei contributi. Queste indennità inoltre sono soggette a imposizione fiscale dimezzata. Secondo le Sezioni Unite, però, questo sconto richiede il rispetto di determinate condizioni. Innanzitutto le indennità di trasferta devono essere abituali, ossia corrisposte in misura fissa, a prescindere dalla continuità dell’erogazione delle stesse.
La Corte ha rimarcato che, per l’applicazione della riduzione al 50% degli imponibili fiscali e contributivi, una legge di interpretazione autentica del testo unico delle imposte sui redditi [5], ha stabilito che devono sussistere le seguenti tre condizioni:
- la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro (elemento formale);
- lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente (elemento sostanziale);
- la corresponsione al dipendente in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi di un’indennità o maggiorazione di retribuzione “in misura fissa”, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta (elemento retributivo).
Dunque il regime contributivo meno gravoso – che calcola la base imponibile sul 50% dell’indennità erogata al dipendente – va applicato anche nelle ipotesi di «trasferisti abituali», cioè anche se questi svolgono in via continuativa le trasferte. La continuità della prestazione del trasferita abituale è indifferente ai fini del godimento del regime fiscale di favore; nel senso che pure in ipotesi di continuità il trattamento non deve essere quello ordinario previsto per la retribuzione, bensì quello più favorevole previsto per l’indennità di trasferta o i compensi analoghi. La legge – dice la Cassazione – deve essere intesa, nel senso che l’eventuale continuatività della corresponsione del compenso per la trasferta non ne modifica l’assoggettabilità al regime contributivo (e fiscale) meno gravoso di quello stabilito in via generale per la retribuzione imponibile.
note
[1] Art. 51 co. 6, Tuir.: «6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare di cui all’articolo 1803 del codice dell’ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all’articolo 2161 del citato codice, nonché le indennità di cui all’art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione».
[2] Cass. S.U. sent. n. 27093/2017 del 15.11.2017.
[3] Cass. sent. n. 396/2012, secondo cui per fruire della disciplina di favore non si richiede «che le indennità e le maggiorazioni ivi previste siano corrisposte in maniera fissa e continuativa».
[4] Art. 51 co.5 Tuir: «Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all’estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito».
[5] Art. 7-quinquies Dl n. 192/2016 (legge n. 225/2016).
IN PRATICA
Le indennità e le maggiorazioni retributive spettanti ai trasfertisti, anche se corrisposte con carattere di continuità, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50% del loro ammontare.
FONTE: http://bit.ly/2zFhImt