Le regole per impiegare bambini e ragazzi: quali attività possono svolgere, con quali garanzie, cosa è vietato, quali obblighi ha il datore di lavoro.
C’era un’epoca in cui i bambini e i ragazzi lavoravano sin da piccoli; questo comportava fatiche massacranti e un’inevitabile elusione dell’obbligo scolastico. Così si cresceva – e il più delle volte si rimaneva – ignoranti e poveri. Oggi le cose sono cambiate e quasi tutti i giovanissimi studiano durante l’adolescenza, frequentando le scuole superiori. Ciò non toglie che sia fondamentale conoscere la normativa sul lavoro minorile: essa pone specifici obblighi a carico dei datori di lavoro e prevede particolari tutele in favore dei prestatori, tant’è che gli orari sono ridotti e alcuni compiti pesanti o gravosi sono vietati ai minorenni.
È bene, dunque, conoscere la normativa sul lavoro minorile sia per sapere quali sono i propri diritti (e cosa possono fare i genitori, o talvolta i minori stessi, per tutelarli), sia per capire le conseguenze a carico di chi la viola o la elude.
Qual è l’età minima per lavorare?
L’età minima per lavorare è fissata al compimento dei 16 anni. Lo prevede l’art. 1, comma 622, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007). In precedenza il limite di età era più basso.
La norma attualmente vigente dice così: «L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L’età per l’accesso al lavoro e’ conseguentemente elevata da quindici a sedici anni».
Quindi l’età minima per l’accesso al lavoro è direttamente legata all’espletamento dell’obbligo scolastico, che deve durare almeno 10 anni e concludersi con il rilascio di un titolo di studio o di una qualifica professionale. I 10 anni di formazione scolastica obbligatoria comprendono, come tutti sanno, i 5 anni di scuola primaria (le elementari), più 3 anni di scuola secondaria di primo grado (le medie inferiori) e 2 anni di scuola secondaria di secondo grado (le medie superiori o gli istituti professionali).
In sostanza, secondo le leggi italiane viene prima la formazione scolastica, e poi, una volta che essa è stata completata, si può lavorare. Tutto questo salve le eccezioni che adesso esamineremo.
Quando si può lavorare al di sotto dei 16 anni?
Se di norma l’età minima per lavorare in Italia è di 16 anni, esistono alcune specifiche eccezioni per i ragazzi che non hanno ancora compiuto questa età: esse riguardano la possibilità di lavorare in determinate attività nei settori della cultura, dell’arte, della pubblicità, dello spettacolo e dello sport. Quindi in queste situazioni, eccezionalmente, possono lavorare anche i bambini.
In tutti questi casi l’autorizzazione al minorenne per lo svolgimento di tali attività lavorative deve essere preventivamente fornita dalla Dtl (Direzione territoriale del lavoro) e dai genitori. Questo controllo amministrativo serve per verificare che le attività lavorative, pur se “leggere”, non compromettano la sicurezza, l’integrità psicofisica e lo sviluppo del giovane lavoratore, e non pregiudichino la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale da parte del minore: lo prevede espressamente l’articolo 4 della legge n. 977 del 1967, un’altra norma fondamentale per la tutela dei minorenni lavoratori, significativamente intitolata «Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti», che ha voluto porre fine alla piaga del lavoro minorile indiscriminato, purtroppo molto diffuso in passato.
Inoltre, il lavoro al di sotto dei 16 anni è consentito in linea generale se si tratta di apprendistato finalizzato all’ottenimento di una qualifica professionale – lo prevede il Decreto Legislativo n. 167/2011 (Testo Unico dell’Apprendistato), che ha integrato la precedente “legge Biagi” n. 276 del 2003 – oppure nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, che viene attuata mediante gli appositi progetti autorizzati. In questi casi, infatti, l’obbligo scolastico non è violato, bensì viene integrato proprio dal lavoro affiancato alle attività scolastiche.
A quali condizioni un minorenne può lavorare?
L’articolo 2 del Codice civile dispone, in via generale, che la capacità di agire – cioè la capacità di disporre dei propri diritti, dei quali si diventa titolari sin dal momento della nascita – si acquisisce al compimento dei 18 anni di età. Ma la stessa norma pone alcune significative eccezioni, tra le quali quelle «poste dalle leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia di capacità di prestare il proprio lavoro».
Una di queste eccezioni, quella dell’età minima per poter lavorare, l’abbiamo già vista nel paragrafo precedente: 16 anni, o ancor meno se si tratta di attività leggere svolte in determinati settori.
Nei di attività lavorativa svolta dai 16 ai 18 anni, il medesimo articolo 2 del Codice civile stabilisce che il minorenne che lavora «è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che ne derivano». Ad esempio, potrà rassegnare le dimissioni, se vuole, oppure replicare alle contestazioni disciplinari del datore di lavoro, e richiedere, a tutti gli effetti legali, il pagamento della retribuzione dovuta.
Il minorenne può stipulare autonomamente il suo contratto di lavoro?
Il minorenne può firmare da sé il suo contratto di lavoro? In conseguenza di quanto abbiamo appena detto, il minorenne che ha compiuto 16 anni ed ha completato la formazione scolastica obbligatoria è abilitato anche a stipulare personalmente il suo contratto di lavoro subordinato, senza l’assistenza dei genitori (o di altri eventuali esercenti la potestà nei suoi confronti, come i tutori, in mancanza dei genitori).
Quando, invece, la legge consente di poter lavorare anche al di sotto dei 16 anni – e abbiamo visto che è possibile farlo per determinate attività “leggere”, come lo spettacolo – per stipulare validamente il contratto serve il consenso di almeno uno dei genitori, o del tutore del minore (assenso che deve essere fornito per iscritto, altrimenti non è valido), e l’autorizzazione della Dtl, alla quale devono essere sottoposte preventivamente le condizioni lavorative applicate.
Quali sono le condizioni di legge per far lavorare un minore?
Una volta stipulato il contratto, il lavoratore minorenne ha i medesimi diritti del lavoratore maggiorenne, quindi la retribuzione a parità di incarichi e mansioni deve essere uguale e non inferiore.
Inoltre anche il minorenne ha diritto alla maturazione delle ferie (con un minimo di 30 giorni annuali: così dispone l’art. 23 della Legge n.977/1967), dei permessi e dei riposi, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori da parte del datore di lavoro, al rilascio delle buste paga e della Cu (certificazione unica) e all’accantonamento periodico del Tfr da versargli al momento della cessazione del rapporto.
Quali sono le restrizioni al lavoro dei minorenni?
La legge pone una particolare attenzione alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro: il Decreto Legislativo n. 81 del 2008 che disciplina questa materia richiede di valutare preventivamente, nell’apposito elaborato chiamato Dvr (documento di valutazione dei rischi) tutti i rischi a cui il minorenne può essere esposto in conseguenza della sua attività lavorativa, e di sottoporlo a una visita medica preventiva presso la Asl per verificare la sua idoneità fisica (le visite vanno periodicamente ripetute se il rapporto di lavoro si protrae; la periodicità minima è annuale, e dipende dal tipo di sorveglianza sanitaria cui è sottoposto il datore di lavoro).
Alcune mansioni pesanti, pericolose, usuranti e gravose sono espressamente vietate ai minori: si tratta, in particolare, della movimentazione di carichi pesanti e dell’esposizione a vibrazioni o rumori eccessivi, a sostanze nocive o a microorganismi che possono causare malattie e ad agenti chimici tossici. Un apposito allegato al Decreto Lavoro (il D. Lgs. n. 262/2000) contiene l’elenco completo, e periodicamente aggiornato, di queste attività vietate ai lavoratori minorenni.
Lavoratore minorenne: quali orari, pause e riposi?
I lavoratori minorenni hanno garanzie rafforzate anche per quanto riguarda gli orari. Non possono svolgere più di 8 ore giornaliere né superare il limite massimo di 40 ore settimanali. Per i lavoratori infrasedicenni, il numero massimo di ore lavorative giornaliere è ridotto a 7, e quelle settimanali complessive non possono superare le 35.
È vietato il lavoro straordinario. Il lavoro notturno è consentito ai minorenni soltanto per le attività culturali, artistiche, di spettacolo e sportive, e comunque non oltre la mezzanotte.
Anche le pause durante l’arco della giornata lavorativa sono più frequenti: ai lavoratori minorenni spetta almeno un’ora di pausa ogni 4 ore e mezzo di lavoro continuativo, ma alcuni contratti collettivi riducono questa pausa a mezz’ora soltanto, ma occorre sempre l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.
I riposi spettanti ai lavoratori minorenni sono più ampi di quelli ordinari: anziché un giorno alla settimana, spettano 2 giorni di riposo (di cui uno deve cadere di domenica) ogni 5 lavorativi , con deroghe per le attività culturali, sportive e turistiche che riguardano il settore alberghiero e della ristorazione, considerato che queste attività si svolgono prevalentemente nei giorni festivi e semifestivi. Il riposo giornaliero minimo per i lavoratori minorenni è di 14 ore, mentre quello dei maggiorenni è di 11 ore.
FONTE: urly.it/3-njb
