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Legge di Bilancio, aliquota dal 35% al 33%: riduzione complicata dell’Irpef

La legge di bilancio per il 2026 (ex art. 1 comma 3 della L. 199/2025) modifica l’art. 11 comma 1 lett. b) del TUIR disponendo la riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili), corrispondente ai redditi di importo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2026, con effetti per la prima volta nelle dichiarazioni dei redditi modelli 730/2027 e REDDITI PF 2027.

La nuova curva Irpef

Viene quindi confermata la struttura a tre degli scaglioni con le rispettive aliquote che a decorrere dal nuovo anno si articolerà nella seguente maniera:

Scaglioni di redditoAnno 2025Anno 2026
Fino a euro 28.00023%23%
Da euro 28.001 a euro 50.00035%33%
Da euro 50.00043%43%

Gli effetti derivanti dall’applicazione della nuova aliquota mostrano una distribuzione progressiva del beneficio fiscale:

  • per i contribuenti con reddito imponibile fino a 28.000 euro non si rilevano vantaggi, posto che la loro aliquota marginale resta invariata al 23%;
  • per i redditi superiori, il risparmio d’imposta è stimato in circa 20 euro annui per un reddito di 29.000 euro, fino ad un massimo di euro 440 annui per redditi tra 50.000 e 200.000 euro;
  • oltre l’importo di euro 200.000, i contribuenti potrebbero non conseguire alcun vantaggio per via del meccanismo di sterilizzazione di cui appresso.

Non risultano modificati gli altri istituti giuridici che producono effetti a livello di imposizione irpef, vale a dire il meccanismo delle detrazioni legate alla tipologia di reddito (ex art. 13 del TUIR), le misure per la riduzione del cuneo fiscale (ex art. 1 commi 4 – 9 della L. 30.12.2024 n. 207) nonché l’istituto inerente il trattamento integrativo della retribuzione (ex artt. 1 e 3 del DL5.2.2020 n. 3, conv. L. 2.4.2020 n. 21).

Riduzione detrazioni per redditi oltre euro 200.000

La mossa di politica tributaria di sterilizzazione intende evitare che i benefici possano estendersi anche in favore dei contribuenti con redditi superiori a euro 200.000. Tale mossa si concretizza mediante l’inserimento del nuovo comma 5-bis all’art. 16-ter del TUIR dove si prevede una corrispondente riduzione di 440 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione:

  • agli oneri la cui detraibilità è fissata, ai sensi del TUIR o di qualsiasi altra disposizione fiscale, in misura pari al 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie (ex art. 15 comma 1 lett. c) del TUIR);
  • alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’art. 11 del DL 149/2013, per le quali spetta una detrazione del 26%;
  • – ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’art. 119 comma 4 quinto periodo del DL 34/2020, per i quali spetta una detrazione del 90%.

In pratica, nei confronti dei contribuenti con un reddito complessivo superiore a 200.000euro, la riduzione dell’IRPEF lorda di 440 euro verrebbe neutralizzata da una pari riduzione della detrazione d’imposta spettante per i suddetti oneri detraibili. È anche il caso di evidenziare che in assenza di detrazioni rispetto alle quali far valere la corrispondente riduzione, anche i contribuenti con redditi superiori a euro 200.000 beneficeranno della riduzione del 2% in relazione al secondo scaglione.

Detrazioni e complicazioni

In occasione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2026 (modelli 730/2027 e REDDITI PF 2027) si determinerà un’ulteriore complicazione nel calcolo dall’IRPEF, dovendo considerare anche la nuova disciplina unitamente a quanto già previsto in termini di tagli lineari dai precedenti interventi che riducono gli sconti fiscali.

La disciplina in esame introdotta nel nuovo comma 5-bis dell’art.16-ter del TUIR prevede che la suddetta riduzione di 440 euro verrà applicata all’ammontare delle detrazioni d’imposta per oneri già rideterminato rispetto a quanto già previsto ai sensi:

  • dell’art. 16-ter del TUIR, i quali, a decorrere dal periodo d’imposta 2025, con riferimento alle persone fisiche con un reddito complessivo superiore a 75.000 o 100.000 euro, prevedono un ammontare massimo complessivo di oneri e spese detraibili (con alcune eccezioni, tra cui le spese sanitarie), parametrato al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente;
  • del comma 3-bis del precedente art. 15 del TUIR, il quale, a decorrere dal periodo d’imposta 2020, ha stabilito che le detrazioni d’imposta per oneri previsti dallo stesso articolo (salvo alcune eccezioni tra cui le spese sanitarie e gli interessi passivi sui mutui) non spettano più se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 240.000 euro, mentre qualora il reddito complessivo superi i 120.000 euro ma non i 240.000 euro spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro.

FONTE: https://shorturl.at/rWCnw

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