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730 precompilato: vantaggi e criticità

730 precompilato: vantaggi e criticità

730 precompilato: vantaggi e criticità

La novità è contenuta nel D.Lgs. n. 175/2014 (decreto semplificazioni) e, almeno nelle aspettative di chi l’ha fortemente voluta, dovrebbe rivoluzionare il rapporto tra Fisco e contribuente, mettendo, quest’ultimo nella condizione di poter adempiere ai propri obblighi dichiarativi, comodamente seduto sulla sua poltrona di casa, senza le necessità di doversi per forza rivolgersi a commercialisti o Caf e, soprattutto, senza rischiare sanzioni se accetta quanto, il monitor del suo pc, gli propone di pagare (o di avere a rimborso).

La scena appena descritta, però, almeno per ora, appare ben lontana dall’essere realistica e ciò per una serie di motivi che, ad una prima lettura delle istruzioni diffuse, sembrano essere confermati.
Per capire meglio quali saranno i reali vantaggi e quali, invece, gli svantaggi o più esattamente, i punti critici del modello precompilato, occorre andare per ordine iniziando dai soggetti interessati.

Chi può avvalersi della dichiarazione precompilata
Le istruzioni, a tale proposito, sembrano chiare: infatti precisano che il modello 730 precompilato “viene reso disponibile” ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che:

  • hanno presentato il modello 730/2014 per i redditi dell’anno 2013;
  • hanno ricevuto dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica 2015 (modello CU che da quest’anno sostituisce il CUD) con le informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione percepiti nell’anno 2014.

La dichiarazione precompilata viene predisposta anche per i contribuenti, in possesso della Certificazione Unica 2015, che per l’anno 2013 hanno presentato il modello Unico Persone fisiche 2014 pur avendo i requisiti per presentare il modello 730, oppure hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT e RW del Modello Unico Persone fisiche 2014.

Invece, non viene predisposta se, con riferimento all’anno d’imposta precedente, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione precompilata, è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata (effettuata ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973).

Pertanto, tre sembrano essere le condizioni affinché l’Agenzia precompili il Mod. 730:

  1. aver presentato il mod. 730 lo scorso anno o il mod. Unico PF ma dichiarando solo redditi che possono entrare nel 730 o, infine, il mod. 730 e Unico PF con i soli quadri RM (redditi soggetti a tassazione separata o imposta sostitutiva), RT (plusvalenze di natura finanziaria) o RW (investimenti e/o attività finanziare all’estero);
  2. aver ricevuto il mod. CU dal proprio sostituto d’imposta;
  3. non ci siano dichiarazioni integrative o correttive nei termini per le quali non è completata l’operazione di liquidazione.

Quali dati contiene il modello precompilato
Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l’Agenzia delle Entrate utilizza le seguenti informazioni:

  • i dati contenuti nella Certificazione Unica, che da quest’anno viene inviata all’Agenzia delle Entrate dai sostituti d’imposta (ad esempio il reddito di lavoro dipendente, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale e i dati dei familiari a carico);
  • i dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali, che vengono comunicati all’Agenzia delle Entrate dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali;
  • alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (ad esempio gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, come le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili);
  • gli altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria (ad esempio i versamenti effettuati con il modello F24 e i contributi versati per lavoratori domestici).

FONTE: http://bit.ly/1zFBrut

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