Il Decreto Primo Maggio, nella sua formulazione entrata in vigore dopo la conversione in Legge, ha introdotto – tra le altre misure in materia di lavoro – strumenti a favore dei lavoratori dipendenti per i periodi di vacanza contrattuale, al fine di garantire una maggiore regolarità e puntualità nei rinnovi dei contratti collettivi.
In particolare, il Legislatore affida il compito in prima battuta alle associazioni sindacali dei lavoratori e alle associazioni datoriali.
L’articolo 10 del D.L. n. 62/2026 convertito con modificazioni in Legge n. 112/2026 prevede, infatti, che al fine di favorire il rinnovo dei CCNL alle rispettive scadenze naturali e di assicurare continuità alla tutela economica dei lavoratori, le parti stipulanti, nell’esercizio della propria autonomia contrattuale, hanno il compito di individuare:
- procedure idonee a garantire regolarità nei rinnovi;
- nonché meccanismi volti ad assicurare adeguata copertura economica nel periodo intercorrente tra la scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e la sottoscrizione del relativo rinnovo, assumendo a riferimento la data di scadenza naturale del precedente contratto collettivo nazionale di lavoro.
La normativa prevede poi un meccanismo di adeguamento automatico delle retribuzioni dei lavoratoti dipendenti in caso di mancato rinnovo del CCNL.
Viene, inoltre, previsto che in caso di mancato rinnovo dei contratti collettivi entro i primi 9 mesi successivi alla data di scadenza naturale, in assenza di diverse pattuizioni contrattuali, le retribuzioni sono adeguate alla variazione dell’indicatore dei prezzi al consumo al netto dei prodotti energetici importati (IPCA-NEI), nella misura del 50% della stessa.
N.B. l’adeguamento della retribuzione è riconosciuto a titolo di anticipazione forfetaria dell’incremento retributivo definito successivamente dall’accordo di rinnovo.
Particolari disposizioni sono state introdotte per i settori caratterizzati da elevata stagionalità e variabilità dei ricavi ai sensi dell’elenco di cui al DPR n. 1525/1963, ovvero per quelli a cui appartengono i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale (che saranno appositamente individuati con decreto ministeriale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge). In tali ipotesi, la misura dell’adeguamento è determinata dalla contrattazione collettiva sulla base di indicatori economici settoriali e non può comunque superare il 50% della variazione dell’IPCA-NEI.
Infine, è previsto che il contributo di assistenza contrattuale, ove previsto, non possa essere riconosciuto decorsi 12 mesi dalla scadenza naturale del contratto e fino al suo rinnovo.
N.B. Le disposizioni si applicano ai contratti collettivi nazionali di lavoro che scadono a decorrere dal 1° maggio 2026 (data di entrata in vigore del D.L. n. 62/2026).
Invece, per i contratti collettivi nazionali di lavoro già scaduti, le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Stante il tenore letterale della normativa sembra che le disposizioni possano trovare applicazione sono in riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro e non anche ai rinnovi di contratti territoriali.
Sul punto si attendono i dovuti chiarimenti.
Fonte: https://shorturl.at/AXAt1
