Edicola News, Fisco e Società

Irap 2015: le novità da considerare

Irap 2015: le novità da considerare

fisco

L’Agenzia delle Entrate, come ogni anno, con Provv. del 30 gennaio 2015, ha approvato il Modello di dichiarazione Irap 2015, e relative istruzioni, da utilizzare per dichiarare l’imposta dovuta per l’anno d’imposta 2014.

Frontespizio – Quest’anno sono diverse le novità: innanzitutto nella Sezione “Tipo di dichiarazione“, a seguito dell’istituzione dei nuovi codici, nella casella “Eventi eccezionali“, possono essere indicate le seguenti situazioni: 1 Vittime di richieste estorsive e dell’usura; 2 Soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del 17 e 19.01.2014 verificatisi in alcuni Comuni dell’Emilia Romagna già colpiti dal sisma del 20 e 29.05.2012; 3. Soggetti interessati dall’emergenza umanitaria legata all’afflusso di migranti dal Nord Africa; 4. Soggetti colpiti dagli eventi atmosferici dal 30.01 al 18.02.2014 in alcuni Comuni del Veneto; 5. Soggetti colpiti dagli eventi metereologici dal 10 al 14.10.2014 in Liguria, Piemonte, Emilia; Romagna, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia; 6. Soggetti colpiti dagli eventi metereologici il 19 e 20.09.2014 in Toscana; 7. Soggetti colpiti dagli eventi metereologici dall’1 al 06.09.2014 in provincia di Foggia; 8. Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali.

Sezione I – Deduzioni – Sono state introdotte:
– la nuova colonna “Lavoratori agricoli” a rigo IS2 e IS3, nella quale va indicata la deduzione spettante per i lavoratori agricoli, già ricompresa nella colonna “Deduzione”;
– il nuovo rigo IS6 “Deduzione per incremento occupazionale” a seguito della riproposizione della deduzione IRAP per gli incrementi occupazionali, grazie all’art. 1, comma 132, Legge n. 147/2013. In tale rigo va evidenziato:
— a colonna 1 il numero di lavoratori per i quali si intende fruire della deduzione;
— a colonna 2 l’ammontare della deduzione spettante.
Inoltre, per tale ultima deduzione è istituito lo specifico rigo nei quadri IQ / IP / IC / IE.

Sezione VII “Opzioni”
– Compare il nuovo rigo IS35 “Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)”, introdotto per effettuare l’opzione/revoca per la determinazione dell’IRAP con il metodo da bilancio delle società di persone e ditte individuali in contabilità ordinaria; la scelta verrà fatta in Dichiarazione Irap, anziché con l’invio all’Agenzia delle Entrate del modello previsto fino allo scorso anno. Tale semplificazione è stata introdotta dall’art. 16, D.Lgs. n. 175/2014, c.d. Decreto semplificazioni.

Nuova Sezione XIV – “Credito ACE” – Viene introdotta una nuova modalità di utilizzo dell’eccedenza ACE rispetto al reddito complessivo, in luogo del riporto ai periodi d’imposta successivi, di “convertire” la stessa in un credito d’imposta.
La possibilità è prevista dall’art. 1, comma 4, D.L. n. 201/2011, così come integrato dall’art. 19, comma 1, lett. b), DL n. 91/2014 (c.d. Decreto competitività). Per il 2014, l’agevolazione utilizzabile è incrementata per effetto dell’applicazione, alla base imponibile ACE, del coefficiente di redditività del 4% (4,5% per il 2015 e 4,75% per il 2016).
Nella nuova sezione va indicato l’ammontare del credito spettante a seguito della scelta di trasformare l’eccedenza ACE in credito d’imposta ai fini IRAP, operata nel quadro RS del mod. UNICO 2015 PF / SC / ENC.
Va detto che la trasformazione dell’eccedenza Ace in credito Irap non trova piena efficacia, a causa del blocco introdotto all’utilizzabilità delle eccedenze formatesi in periodi precedenti al 2014.
L’Ace riportata a nuovo dai periodi d’imposta fino al 2013, difatti, non può essere utilizzata per ridurre l’Irap.
Ad esempio, ipotizzando che un’impresa abbia un’Ace 2014 di 2.000 euro e un’Ace pregressa di 3.000 euro.
Se l’utilizzo 2014 è di 1.000 euro, in base alle istruzioni si potrà trasformare in credito d’imposta Irap solo 2.000 euro.
Se le eccedenze pregresse potessero essere trasformate in credito Irap, con un reddito Irpef di 1.000 euro, invece, l’ammontare Ace trasformabile sarebbe di 4.000 euro.
Nel caso di una società di capitali, applicando l’Ires al 27,5% lo sconto effettivo dall’Irap sarebbe stato di 1.100 euro (220 euro all’anno per cinque anni) anziché di 550 euro (110 euro all’anno).

Nuova sezione XV “Recupero deduzioni contabili” – Nella nuova sezione è possibile recuperare le deduzioni contabili da quadro EC in sostituzione della soppressa Sezione III del mod. IRAP 2014, cioè:

– la deduzione dei sesti già tassati, in caso di opzione per l’imposta sostitutiva di cui all’art. 1, comma 48, Legge n. 244/2007;
– il recupero dei sesti non tassati in caso di decadenza dall’opzione.


Deduzioni del costo del lavoro
– Oltre alla “nuova” deduzione per incremento occupazionale, di cui all’art. 1, comma 132, Legge n. 147/2013 (esposta ai righi IS6, IQ63, IP69, IC68 e IE56), a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 (2014 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), sono applicabili la deduzione forfetaria e l’ulteriore deduzione:
– la deduzione forfetaria di cui all’art. 11 comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 447/97 è pari a:

Euro 7.500 (anziché euro 4.600) per tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
Euro 13.500 (anziché euro 10.600) se tali dipendenti sono donne o di età inferiore a 35 anni;

da ragguagliare alla durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d’imposta.
Tali importi sono incrementati, rispettivamente, a euro 15.000 (anziché Euro 9.200) e a euro 21.000 (anziché euro 15.200) qualora il lavoratore sia impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Nel mod. IRAP 2015:

– tali deduzioni vanno indicate oltre che a rigo IS2, colonna 4, anche a rigo IQ61 / IP67 /IC66 / IE54;
– la deduzione forfetaria “maggiorata” destinata alle Regioni del Sud (euro 15.000 / 21.000) va evidenziata anche a colonna 2 di rigo IS2, perché soggetta alla normativa “de minimis“;
– l’ulteriore deduzione, disciplinata dall’art. 11, comma 4-bis, D.Lgs. n. 446/97 a seguito degli aumenti previsti dell’art.1, comma 484, Legge n. 228/2012, da esporre nel mod. IRAP 2015 a rigo IQ65 / IP72 / IC74 / IE58, risulta fissata nelle seguenti misure:
– fino a euro 180.759,91 di base imponibile Irap, spettano euro 8.000 per i soggetti Ires ed euro 10.500 per i soggetti Irpef e poi via via decrementando, per i soggetti Ires, a 6.000, 4.000 e 2.000 e, per i soggetti Irpef, a 7.875, 5.250 e 2.625.

FONTE: http://bit.ly/1Kgt23H

1 pensiero su “Irap 2015: le novità da considerare”

Scrivi una risposta a Francesco Secli Cancella risposta