Tasi: delibera comunale illegittima
Il comma 676 della Legge di Stabilità 2014, stabilisce altresì che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota stessa fino ad azzerarla.
Passando al comma 683 della stessa legge, si legge che “le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682, possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”.
Il fatto – Il Comune di Piateda (Sondrio), con delibera n. 8/2014 del 29 aprile 2014 determinava, per l’anno 2014 le seguenti aliquote TASI:
• 1 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con l’applicazione della detrazione di 200,00 euro (detrazione estesa anche all’utilizzatore che adibisce l’immobile ad abitazione principale, purché ivi domiciliato e residente);
• 1,9 per mille (1,1 per mille + 0,8 per mille di maggiorazione) per gli immobili, iscritti in catasto nel gruppo catastale D, categoria D/1 esclusivamente per quelli produttivi con destinazione “impianti di produzione idroelettrica” (centrali idroelettriche);
• azzeramento della aliquota di base per tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili.
Il comune di Piateda, dunque, azzerava l’aliquota TASI per tutti gli altri immobili (diversi dall’abitazione principale) eccetto quelli appartenenti alla categoria catastale D/1 destinati all’attività di centrale idroelettrica.
Tuttavia, nello stesso comune di Piateda, sono presenti solamente due società che operano nel settore degli “impianti di produzione idroelettrica” e solo su una delle due sarebbe gravato circa il 78,50% dell’incasso complessivo (710.000 euro) che il comune avrebbe ricevuto dall’introito Tasi 2014.
In particolare, la cifra TASI 2014 dovuta da una delle due società fu stimata (sulla base dell’aliquota 1,90 per mille) in oltre euro 57.037,40 (secondo la simulazione effettuata dal Servizio tributi del comune), a fronte dei 17.854,95 dovuti dall’altra società concorrente.
La restante parte dei 710.000 è riconducibile alla Tasi che avrebbe colpito le abitazioni principali.
La società che si è vista accollare la maggioranza dell’onere Tasi 2014 per il comune di Piateda ha, pertanto, impugnato la delibera dinanzi al TAR di Milano ritenendo che la stessa fosse illegittima per i seguenti motivi:
1) la delibera Tasi 2014 del comune definisce le aliquote per gli altri immobili limitatamente ad un unico settore di attività (escludendo tutti gli altri settori) con la conseguenza che il 78,50% dell’onere complessivo Tasi è ricondotto ad un unico soggetto (società ricorrente);
2) da quanto evidenziato al punto precedente ne deriverebbe una penalizzazione dal punto di vista concorrenziale per la stessa società ricorrente, in relazione agli altri operatori del settore idroelettrico le cui centrali produttive sarebbero insediate in comuni diversi;
3) la delibera del comune violerebbe gli artt. 2, 3, 41, 53 e 97 della Costituzione (secondo la ricorrente i commi 639 e 683 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2014 sarebbero incostituzionali se interpretati nel senso che le singole amministrazioni potessero differenziare le aliquote Tasi senza alcun vincolo, limite di proporzionalità, criterio di equità o parametro di riferimento, atteso che tutti gli operatori economici del comune, tranne la società ricorrente, potrebbero non concorrere alle spese relative ai cosiddetti servizi indivisi).
La difesa del Comune – Il comune ha eccepito l’inammissibilità dei motivi posti dalla ricorrente ritenendo di aver agito nel rispetto dei commi 676 (che consente ai comuni di ridurre l’aliquota base della Tasi fino al completo azzeramento) e 683 (che consente ai comuni di differenziare l’aliquota Tasi per i diversi settori di attività). Inoltre, secondo il comune, l’attività svolta dalla società ricorrente avrebbe avuto un notevole impatto territoriale, con sensibile aumento delle spese di gestione per il comune stesso riguardo la manutenzione della viabilità di accesso agli impianti ed alla tutela e messa in sicurezza di tali opere di viabilità.
La sentenza del TAR – Il TAR di Milano, con sentenza n. 1927 del 2 settembre 2015 accoglie il ricorso della società ricorrente, motivando la propria decisione sulla base dei seguenti punti:
1) è violato l’art. 53 della costituzione, secondo cui “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche”. Al riguardo, il giudice amministrativo osserva che “una volta che il presupposto impositivo è riconducibile – anche se mediatamente – alla fruizione dei servizi pubblici indivisibili, non appare legittimo sottrarre del tutto una categoria di soggetti che fruiscono di tali servizi alla loro incisione da parte del tributo, soprattutto laddove come, nel caso di specie, l’onere venga a gravare su due soli soggetti, ben individuabili a priori, uno dei quali contribuisca quasi per l’intero onere”;
2) la linea difensiva del comune basata sul rispetto dei commi 676 e 683 della legge di stabilità 2015 non è accettabile, poiché quanto disposto dai predetti commi “non implica che l’intero onere dei servizi indivisibili possa essere addossato ad una sola attività produttiva, e nella sostanza ad un solo soggetto, senza che agli altri soggetti esercenti attività produttive sia addossato alcun onere”;
3) la discrezionalità del comune in materia Tasi “costituisce limite per il Giudice Amministrativo laddove, come nel caso di specie, l’esercizio del potere discrezionale appaia manifestamente irragionevole”;
4) in merito all’elevato “impatto territoriale” che determinerebbe elevati costi per il comune riguardo la manutenzione della viabilità, il giudice amministrativo rileva che la società ricorrente versa già al comune un sovra canone destinato a tal fine.
La sentenza in questione rappresenta il primo provvedimento di illegittimità di una delibera comunale in materia TASI.

