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Collocamento obbligatorio disabili e nuovi incentivi

Collocamento obbligatorio disabili e nuovi incentivi

Collocamento obbligatorio disabili e nuovi incentivi

Lo schema di decreto legislativo recante semplificazioni nella gestione dei rapporti di lavoro mette fine al regime transitorio che, dopo l’entrata in vigore della legge n. 68 del 1999, consentiva una applicazione graduale degli obblighi di assunzione delle persone disabili da parte di datori di lavoro che ne erano esclusi dalle norme previgenti.

In tale ottica, l’art. 3 del decreto legislativo attuativo del Jobs Act dispone la soppressione, dal 1° gennaio 2017, dell’art. 3, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 che, a favore dei datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, subordina l’obbligo di assunzione dei lavoratori disabili all’effettuazione di “nuove assunzioni”.

La gradualità dell’obbligo era stata prevista in quanto, prima dell’entrata in vigore della legge n. 68 del 1999, la legge 2 aprile 1968, n. 482 individuava i soggetti obbligati nei datori di lavoro con più di 35 dipendenti. Con decorrenza dal 1° gennaio 2017, pertanto, i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti sono tenuti in ogni caso ad avere alle loro dipendenze un lavoratore con disabilità.

La gradualità viene meno anche per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, per i quali l’obbligo scatta in presenza dei presupposti e non in caso di nuova assunzione.

La quota di riserva continua però a computarsi esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative.

Cambia anche la procedura per il riconoscimento degli incentivi per l’assunzione delle persone disabili, la cui gestione passa dalle Regioni all’Inps, mediante il conguaglio nelle denunce contributive mensili, in base all’effettiva disponibilità delle risorse e secondo l’ordine di presentazione delle domande. Ai datori di lavoro è concesso, a domanda, un incentivo per un periodo di trentasei mesi:

  • nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
  • nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);
  • nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.

Le nuove modalità di corresponsione dell’incentivo si applicheranno alle assunzioni effettuate a partire dal 1° gennaio successivo all’entrata in vigore del decreto legislativo in commento.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sarà definito l’ammontare delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro delle persone disabili che vengono trasferite all’Inps a decorrere dal 2016 per la corresponsione al datore di lavoro degli incentivi con le nuove modalità.

FONTE: http://bit.ly/1KvuPjT

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