Lavoro e Previdenza

Le nuove semplificazioni in materia di lavoro: i chiarimenti dei Consulenti del Lavoro

Le nuove semplificazioni in materia di lavoro: i chiarimenti dei Consulenti del Lavoro

Le nuove semplificazioni in materia di lavoro: i chiarimenti dei Consulenti del Lavoro

SOMMARIO:

Comunicazioni telematiche
Libro Unico del Lavoro
Lavoro estero
Collocamento gente di mare
Cessione ferie e riposi
Reperibilità durante la malattia
Codice delle pari opportunità

COMUNICAZIONI TELEMATICHE

Gli articoli 14 e 16 si occupano delle comunicazioni telematiche.
L’articolo 14 prevede che i benefici contributivi e le altre agevolazioni connesse alla stipula di contratti collettivi di secondo livello (aziendali o territoriali) debbano essere depositati in via telematica alla Direzione territoriale del lavoro competente.
Con l’articolo 16, invece, siamo in presenza del completamento del processo di unificazione, standardizzazione ed informatizzazione delle comunicazioni inerenti i rapporti di lavoro. Appare indifferibile ormai uniformare contenuti e sistemi da utilizzare per tali comunicazioni posto che al momento sono ancora frammentati.
Il sistema in prima battuta era applicabile alle comunicazioni di instaurazione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro ed altre esperienze lavorative assimilate, che i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, le agenzie di somministrazione, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti ad effettuare ai servizi per l’impiego, ora il provvedimento vuole generalizzare linguaggio e modalità delle comunicazioni.
L’articolo 11 del decreto del Presidente della repubblica 18 aprile 2006, n. 231 ha esteso l’utilizzo dei medesimi criteri e sistemi seppure attraverso l’istituzione del “Servizio informatico UNIMARE” agli armatori ed alle società di armamento.
Una ulteriore estensione, ed implementazione, del modello di comunicazione telematica obbligatoria ha riguardato quelle inerenti l’assunzione dei lavoratori stranieri. Dal 15 novembre 2011, i datori di lavoro che intendono assumere lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia non devono più compilare il “modello Q”.

In sostituzione è stato implementato il “Modello unificato Lav“, con il quale sono assolti gli impegni relativi alle spese di ritorno del lavoratore straniero e alla sistemazione alloggiativa, pertanto, ai fini del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, verrà richiesta, unicamente la sussistenza della copia del nuovo modello UNILAV e non più copia del modello “Q” e della ricevuta di ritorno della raccomandata inviata allo Sportello Unico Immigrazione.
In merito alla comunicazione delle singole chiamate del lavoro intermittente è stato istituito il modulo “UNI_Intermittenti” per il quale sono previste delle specifiche modalità di invio definite dal decreto interministeriale del 27 marzo 2013. Da ultimo il Ministero del Lavoro ha sospeso l’utilizzo delle nuove modalità di comunicazione telematica della prestazione di lavoro accessorio, previste dall’articolo 49, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2015. Con la nota n. 3337 del 25 giugno 2015 ha comunicato che in attesa che venga approfondito l’attuazione dell’obbligo di legge e nelle more dell’attivazione delle nuove procedure, continuano ad applicarsi le precedenti modalità.

Gli effetti delle nuove previsioni del D.Lgs. n. 151/2015, tuttavia, potranno essere valutati solo quando il quadro sarà completo, considerato che l’individuazione delle comunicazioni e le relative modulistiche da aggiornare sono demandate ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della semplificazione e della pubblica amministrazione da emanare entro 90 giorni.

LIBRO UNICO DEL LAVORO

L’articolo 15 del decreto prevede dal 1° gennaio 2017 la tenuta del libro unico del lavoro in modalità telematica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Si tratta di una disposizione che rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 24 marzo 2016 (sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo) l’individuazione delle modalità tecniche e organizzative per l’interoperabilità, la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione dei dati in esso contenuti.

LAVORO ESTERO

L’articolo 18 prevede che i lavoratori Italiani o comunitari disponibili a prestare la loro opera nei paesi extracomunitari alle dipendenze di imprese italiane non devono più essere preventivamente autorizzati.
Si liberalizza di fatto la circolazione della manodopera anche al di fuori dei confini UE abrogando la norma che prevedeva una preventiva serie di adempimenti in capo ai lavoratori ed alle aziende interessate ad assumere o a trasferire all’estero lavoratori italiani o comunitari.

Il D.Lgs. abroga l’art. 1, comma 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317 che prevedeva l’obbligo di iscrizione dei lavoratori in apposita lista di collocamento tenuta dall’ufficio regionale del lavoro del luogo di residenza, il quale rilasciava il nulla osta all’assunzione che poteva avvenire con richiesta nominativa.
Inoltre sostituisce integralmente l’art. 2, che disciplinava il complesso iter da seguire per ottenere l’autorizzazione, con una elencazione delle condizioni minime da garantire ai suddetti lavoratori tali da parificarne il trattamento con quelli impiegati in Italia nonché agevolarne la permanenza all’estero.
Abrogato di conseguenza anche l’art. 2-bis che prevedeva le sanzioni per il mancato rispetto delle procedure ed il regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione all’assunzione o al trasferimento in Paesi non aderenti all’Unione europea di lavoratori italiani.

COLLOCAMENTO GENTE DI MARE

Il collocamento della “gente di mare”, da sempre disciplinato in modo autonomo rispetto agli altri lavoratori per motivi di tutela degli interessi nazionale ed internazionali legati alla specificità dell’attività, continua a mantenere una definita peculiarità nonostante la sostanziale assimilazione prevista dal D.P.R. n. 231/2006 ai criteri del D.Lgs. n. 181/2000 ad esempio in materia di immediata disponibilità.

Le novità previste dal decreto con l’abrogazione della sezione speciale per il lavoro marittimo all’interno della borsa continua del lavoro, del modello di comunicazione, il formato di trasmissione e il sistema di classificazione dei dati contenuti nell’elenco anagrafico della gente di mare, le modalità di collegamento con le matricole della gente di mare di cui agli articoli 118 e seguenti del codice della navigazione e del formato di trasmissione e il sistema di classificazione dei dati relativi ai lavoratori marittimi da inserire nella scheda professionale di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 442/2000, non apportano sostanziali semplificazioni alla gestione dei rapporti di lavoro nel settore marittimo.

Tali abrogazioni infatti ineriscono più la gestione interna degli uffici di collocamento della gente di mare che di fatto sono rimasti in capo alle Capitanerie di Porto, che non agli adempimenti delle aziende e dei Consulenti del Lavoro nella gestione dei rapporti di lavoro.

Anche la previsione del comma 3 dell’articolo 19 del decreto in commento, che tende ad uniformare anche per la gente di mare la definizione dei livelli formativi previsti per la generalità dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 13/2013 citato, non pare possa operativamente impattare, semplificandola, la gestione quotidiana dei rapporti di lavoro.

CESSIONE FERIE E RIPOSI

Il D.Lgs. n. 151/2015 attua la parte di delega di cui all’articolo 1, comma 9, lettera e) della legge n. 183/2014 che prevede l’eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute.

Nello specifico l’articolo 24 prevede che, fermo restando l’indisponibilità dei diritti previsti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, l’eventuale quota aggiuntiva di ferie e/o di permessi possono essere ceduti dai lavoratori aventi diritto ad altri lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro.
Tale possibilità è tuttavia consentita esclusivamente per le seguenti finalità: assistenza di figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti.

Misura, condizioni e modalità per l’effettiva possibilità di disporre la cessione sono affidate ai contratti collettivi.
Specificamente è necessario attendere la regolamentazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.
Come si può notare qualsiasi livello di contrattazione può consentire di attuare tale previsione ma a condizione che gli agenti negoziali stipulanti possano vantare il requisito della maggiore rappresentativa comparata sul piano nazionale.

REPERIBILITÀ DURANTE LA MALATTIA

L’art. 25 del D.Lgs. n. 151/2015, rimanda ad un successivo decreto del Ministero del Lavoro che vada a regolare le casistiche di esenzione dal controllo di reperibilità durante lo stato di malattia. Allo stato attuale, infatti, le Unità Sanitarie predispongono un servizio idoneo ad assicurare entro lo stesso giorno della richiesta, anche se domenicale o festivo, in fasce orarie di reperibilità, il controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti per tale causa assentatisi dal lavoro e accertamenti preliminari al controllo stesso anche mediante personale non medico, nonché un servizio per visite collegiali presso poliambulatori pubblici per accertamenti specifici.

Tali accertamenti, nella sostanza, sono soggetti però a casistiche di esenzione che dovranno essere implementate dal decreto di prossima pubblicazione e che andranno ad affiancarsi a quelle oggi previste quali, a titolo di esempio, patologie gravi che richiedono terapie salva vita o malattie derivanti da infortuni sul lavoro.

CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ

Il D.Lgs. n. 151/2015, oltre a una serie di disposizioni relative alla semplificazione e alla razionalizzazione delle procedure e degli adempienti a carico di imprese e cittadini, contiene anche alcune interessanti modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, c.d. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna. È il Capo II del Titolo II del D.Lgs. n. 151/2015 ad occuparsi delle modifiche in materia di pari opportunità, con particolare riferimento agli ambiti territoriali e alle competenze degli organi.

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro – Circolare N. 21/2015

FONTE: http://bit.ly/1ZCgdKC

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