Il dipendente che non ha goduto del riposo settimanale per le giornate festive in cui ha svolto servizio di reperibilità non ha diritto al risarcimento del danno, a meno che non dimostri concretamente il danno subito. Lo ha chiarito la Cassazione con una recente sentenza [1]. La Suprema Corte ha ribadito la differenza che sussiste tra prestazione lavorativa vera e propria e obbligo di reperibilità. Quest’ultima non può essere equiparata alla prima in quanto, anche se comporta una limitazione dell’autonomia del lavoratore, tenuto ad essere comunque a disposizione dell’azienda o dell’ente pubblico, non produce lo stesso stress psico-fisico derivante dallo svolgimento di una effettiva prestazione lavorativa, ponendosi così al di fuori dell’ambito di applicazione della norma della costituzione [2] che obbliga la fruizione di almeno un giorno di riposo settimanale.
[1] Cass. sent. n. 20736/2015.
[2] Art. 36 Cost.
FONTE: http://bit.ly/1Y5WvVZ
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